Cassazione Penale, Sentenza n. 205/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di cassazione (n.44/25/10/2022) denunciando plurimi "errori di fatto" nell'esame dei motivi del ricorso per cassazione originario: 1) omissione di valutare la nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità dell'imputazione; 2) omissione di considerare che il reato di calunnia sarebbe stato formulato senza la prova del dolo (citando la definizione: "incolpa di un reato taluno che egli sa innocente"); 3) mancata considerazione dell'interesse e della tempestività dell'eccezione per l'omessa citazione della persona offesa (Ministro della giustizia) e irregolarità del contraddittorio; 4) errata valutazione riguardo alla revoca del difensore di fiducia e alla nomina del difensore d'ufficio, ritenuta ingiustificata e dovuta a comportamento ostruzionistico; 5) mancata deduzione dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; 6) diniego della possibilità di rendere dichiarazioni spontanee dopo l'allontanamento dall'aula; 7) presunta errata lettura degli atti rispetto alle denunce/querela e alla sussistenza del dolo; 8) svista sul riferimento ai precedenti utili alla motivazione sulla negazione delle attenuanti generiche; 9) mancata valutazione della mancata dichiarazione di astensione per "gravi ragioni di convenienza" del giudice di primo grado. In sostanza, Crea sosteneva che la Corte di cassazione avesse commesso molteplici errori percettivi e di fatto nella valutazione delle questioni.
La decisione
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è stato rigettato. La Corte ha ritenuto molte doglianze inammissibili per genericità o non consentite perché attinenti a questioni di diritto o di valutazione (che esulano dal sindacato del rito straordinario per errore di fatto). In più, su singoli punti la Corte ha motivato: la Corte d'appello aveva già esaminato e respinto l'eccezione di genericità; la doglianza sulla mancanza del dolo è valutazione giurisdizionale non ricompresa nell'ambito dell'art. 625-bis; il ricorrente non ha dimostrato interesse concreto o tempestività riguardo alla mancata notificazione al Ministro della giustizia e, comunque, tale censura non avrebbe condotto a diverso esito; la nomina del difensore d'ufficio era legittima e la revoca del difensore di fiducia appariva parte di un comportamento ostruzionistico dell'imputato; la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria non era stata effettivamente dedotta nel modo devoluto alla Cassazione; l'espulsione dall'aula non aveva impedito la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee (ai sensi dell'art. 475, commi 2 e 3 c.p.p. l'imputato è rappresentato dal difensore e può chiedere di rientrare); la questione dell'astensione per "gravi ragioni di convenienza" non comporta nullità della sentenza ma rileva disciplinarmente e non si presta a impugnazione utile nel processo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile per complessivi €3.510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Limita il ricorso straordinario alle sole ipotesi di errore di fatto; non è il mezzo per sindacare valutazioni di diritto o di merito/non percettive o generiche.
art. 430, comma 4, cod. proc. pen.
Riferita alla notifica del decreto che dispone il giudizio alla persona offesa: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse interesse concreto alla tutela della disposizione o non avesse tempestivamente eccepito la nullità.
art. 181, comma 3 e art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Termini/processo per proporre eccezioni preliminari: la Corte ha ritenuto che la questione della nullità non fosse stata proposta nei termini o che il difensore non l'avesse tempestivamente eccepita.
art. 97, comma 1 e art. 107, comma 3, cod. proc. pen.
Norme sulla designazione del difensore d'ufficio e sul dovere del difensore nel periodo transitorio: la Corte ha ritenuto legittima la nomina del difensore d'ufficio anche se lo stesso era stato difensore di fiducia revocato, richiamando giurisprudenza consolidata.
art. 475, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
L'imputato espulso è rappresentato dal difensore; le disposizioni non escludono la possibilità che l'imputato richieda di rendere dichiarazioni spontanee e di essere riammesso in aula.
art. 36, comma 1, lett. h) e art. 37 cod. proc. pen.
L'inosservanza dell'obbligo di astensione per "gravi ragioni di convenienza" non determina nullità della sentenza e non è sindacabile con efficacia nell'ambito del processo; la violazione può rilevare disciplinarmente ma non come vizio impugnabile ai fini della validità del provvedimento.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
definizione del reato di calunnia (richiamata nel ricorso)
"incolpa di un reato taluno che egli sa innocente"
Il ricorrente invocava la mancanza del requisito psicologico del reato (dolo); la Corte ha ritenuto che tale censura costituisse valutazione di merito e non errore di fatto riconducibile al rimedio straordinario.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è limitato agli errori di fatto accertabili e non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di merito della Corte di cassazione.
- Le doglianze generiche, prive di puntuale indicazione di quale errore di fatto si duole il ricorrente, risultano inammissibili.
- Le eccezioni processuali non tempestivamente sollevate nei termini processuali previsti sono in pratica inefficaci se non reiterate entro i termini e modi previsti; la mancata eccezione può comportare decadenza.
- La revoca del difensore di fiducia e la contestuale nomina di difensore d'ufficio sono ammissibili e il giudice può legittimamente designare il medesimo avvocato a difesa provvisoria; la condotta del difensore e la sua persistenza nel mandato possono essere valutate come indice del rapporto con l'imputato.
- L'espulsione dell'imputato dall'aula non esclude la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee: l'imputato è rappresentato dal difensore e, se intende intervenire, può essere riammesso (art. 475 c.p.p.).
- La violazione dell'obbligo di astensione per "gravi ragioni di convenienza" non comporta, di regola, nullità della sentenza e non è idonea a costituire mezzo di impugnazione con efficacia annullativa; rileva semmai in sede disciplinare.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se previste, al ristoro delle spese di difesa della controparte civile.
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