Cassazione Penale, Ordinanza n. 27831/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, dall'altro, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena e del bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante. Dal testo non emerge la specifica imputazione sostanziale per cui era stato condannato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche fossero dirette a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente, coerente e priva di manifesta illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche non sono automaticamente dovute e la loro concessione rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Il giudizio di prevalenza o equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti è apprezzamento di merito non riesaminabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata.
I motivi di ricorso che sollecitano una nuova valutazione del merito, in particolare sulla congruità della pena e sul bilanciamento delle circostanze, non sono consentiti in cassazione se la motivazione della decisione impugnata è congrua e non illogica.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando vi sia colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito per ottenere una diversa quantificazione della pena o una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
- La decisione del giudice di merito sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul loro bilanciamento con eventuali aggravanti è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione completa, coerente e priva di manifesta illogicità.
- La valorizzazione della gravità del fatto e dell'entità del danno arrecato alle persone offese costituisce motivazione idonea a sorreggere la determinazione della pena e il diniego di attenuanti generiche.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce censure che mirano solo a una diversa lettura degli apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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