Cassazione Penale, Ordinanza n. 27941/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già dichiarato responsabile in primo grado e in appello per due reati in materia di stupefacenti, proponeva un unico motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza di conferma della condanna. Deduceva che la Corte territoriale avrebbe desunto la sua responsabilità per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio soltanto dalla circostanza della sua presenza insieme a un coimputato, trovato in possesso della droga, senza che l'accusa avesse fornito ulteriori elementi dimostrativi della sua partecipazione al fatto. Contestava quindi l'adeguatezza della motivazione e, in sostanza, la tenuta probatoria dell'affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che la sentenza di merito aveva già valorizzato numerosi elementi indiziari a carico dell'imputato, sintomatici di una comune disponibilità dello stupefacente, e che il ricorrente non aveva offerto alcun elemento idoneo a neutralizzarne la portata. Ha quindi escluso che vi fosse un'inammissibile inversione dell'onere della prova, rilevando che la motivazione della decisione impugnata era adeguata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale parametro per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria solo quando risulti che la parte non abbia proposto il ricorso versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si risolva in una generica contestazione della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, quando la sentenza impugnata abbia indicato plurimi elementi indiziari logicamente convergenti verso la responsabilità dell'imputato.
- La responsabilità per concorso nella detenzione di stupefacenti può essere affermata sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che evidenzino una comune disponibilità della sostanza, anche se la materiale detenzione sia riferibile a un coimputato.
- Non si ha inversione dell'onere della prova quando il giudice di merito richiede all'imputato di contrapporre elementi idonei a scalfire un compendio indiziario già adeguatamente motivato; resta fermo che l'onere probatorio sulla colpevolezza continua a gravare sull'accusa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo la dimostrazione che la causa di inammissibilità non sia dipesa da colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
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