Cassazione Penale, Sentenza n. 16875/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Corte di appello ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione dei compensi sostenendo che il reddito relativo all'anno 2017 era pari a euro 12.253,00, superiore al limite previsto dal d.P.R. n.115/2002. La ricorrente ha contestato l'uso del reddito 2017 perché, al momento della richiesta, risultava anche presentata una dichiarazione relativa al 2018 con reddito di euro 11.307,00, inferiore al limite, e ha dedotto la violazione dell'art. 76 d.P.R. n.115/2002 nella parte in cui la Corte territoriale ha preso come riferimento il 2017 anziché l'ultima dichiarazione effettivamente presentata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha chiarito che, in linea di principio, il reddito da considerare è quello dell'annualità per la quale sia scaduto il termine di presentazione della dichiarazione al momento della domanda, ma che se l'interessato ha presentato una dichiarazione successiva occorre fare riferimento a quest'ultima. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Torino per un nuovo esame alla luce del principio enunciato.
Norme richiamate
L'art.76 richiede che il reddito sia documentato o dichiarato facendo riferimento all'ultima dichiarazione; la Corte precisa che tale riferimento si intende normalmente alla dichiarazione relativa all'annualità per la quale sia scaduto il termine di presentazione, ma che prevale l'ultima dichiarazione effettivamente presentata dall'istante.
L'art.99 disciplina l'opposizione alle revoche decise dall'amministrazione; la Corte ricorda che l'interessato, se non propone opposizione ai sensi dell'art.99, può comunque proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art.113.
L'art.113 viene indicato come base per il ricorso diretto per cassazione avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato quando la revoca è richiesta dall'amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Per valutare l'idoneità al patrocinio a spese dello Stato si deve, in linea di principio, considerare il reddito relativo all'annualità per la quale sia scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi al momento della domanda.
- Se il richiedente ha effettivamente presentato una dichiarazione successiva, è quella "ultima dichiarazione effettivamente presentata" che deve essere utilizzata per valutare il reddito ai fini del beneficio.
- In caso di revoca su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, l'interessato può proporre ricorso per cassazione (salvo che non eserciti l'opposizione di cui all'art.99), e il giudice di legittimità può sindacare la corretta interpretazione della normativa sul reddito rilevante.
- Chi contesta una revoca deve documentare tempestivamente l'esistenza di una dichiarazione successiva che modifichi il reddito utile ai fini della valutazione; l'assenza di tale documentazione legittima la revoca.
- La norma mira a fornire "certezza" e uniformità nella scelta del periodo reddituale; la possibilità di utilizzare l'ultima dichiarazione presentata impedisce al giudice di merito di adottare criteri discrezionali nella scelta dell'anno di riferimento.
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