Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03989/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura fosse generica e non idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata sul diniego di esclusione della recidiva reiterata e sul conseguente bilanciamento sfavorevole delle circostanze. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 20 marzo 2024, contestando in modo generico il trattamento sanzionatorio. In particolare, ha censurato il giudizio di bilanciamento delle circostanze, sostenendo che la recidiva reiterata avrebbe dovuto essere esclusa per consentire il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la continuità tra la condotta oggetto del processo e pregresse condotte delittuose, osservando che si trattava di un reato di danneggiamento aggravato e che il ricorrente aveva commesso negli ultimi anni diversi reati contro la persona e contro il patrimonio, sempre a fini di lucro.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata può essere valorizzata ove emerga continuità tra il nuovo fatto e i precedenti penali; la sua esclusione non può essere affermata in modo apodittico, ma richiede una censura specifica della motivazione che la abbia ritenuta sussistente.

  • art. 635 c.p.

    Il reato oggetto della contestazione è indicato come danneggiamento aggravato, richiamato dalla Corte come reato contro il patrimonio che si colloca nel giudizio sulla recidiva.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non possono essere automaticamente dichiarate prevalenti sulla recidiva reiterata; il relativo bilanciamento dipende dalla motivazione del giudice di merito e deve essere specificamente contestato.

  • art. 81 c.p.

    Non risulta espressamente richiamato nel testo; non determinabile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura meramente generica sul trattamento sanzionatorio se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione volta a escludere la recidiva reiterata deve misurarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito, specie quando questi abbia evidenziato una significativa continuità tra il fatto contestato e i precedenti penali.
  • Il giudizio di bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione di merito sia congrua e immune da manifeste illogicità.
  • La contestazione del solo esito del bilanciamento circostanze, senza individuare un vizio specifico della motivazione, integra una doglianza inidonea a superare la soglia di ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoDanneggiamentoImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.