Sentenza del 16/02/2021 n. 928 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Deducibilità oneri per disabili - Requisiti professionali - Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della deducibilità, ai fini IRPEF, degli oneri sostenuti per l'assistenza di una persona disabile ex art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR. L'Ufficio aveva contestato la deducibilità sostenendo che il soggetto che prestava l'assistenza non fosse titolare dei requisiti professionali richiesti.
La decisione
Il collegio ha confermato la sentenza della C.T.P. favorevole al contribuente. Ha stabilito che ai fini del riconoscimento della deducibilità ex art. 10, comma 1, lett. b) TUIR rilevano i requisiti del soggetto disabile (la presenza di invalidità o menomazione permanenti) e non esiste alcuna norma che imponga requisiti professionali per il soggetto che presta l'assistenza. Pertanto l'assenza di titoli professionali dell'assistente non preclude la deducibilità degli oneri.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, lett. b) TUIR
La norma è stata interpretata nel senso che riconosce la deducibilità degli oneri per l'assistenza di persone con invalidità o menomazioni permanenti; non richiede che chi presta l'assistenza abbia qualifiche o requisiti professionali specifici.
Massime di principio
- Per ottenere la deducibilità prevista dall'art. 10, comma 1, lett. b) TUIR, il requisito decisivo è lo stato di invalidità o la menomazione permanente del soggetto assistito, non le qualifiche professionali del prestatore d'opera.
- La documentazione rilevante deve provare la condizione di disabilità (certificazioni mediche, provvedimenti amministrativi) e l'effettivo sostegno economico degli oneri; fatture/quietanze o altra prova di spesa sono comunque necessarie.
- La circostanza che l'assistenza sia prestata da un familiare o da un soggetto non professionalmente qualificato non impedisce la deducibilità, purché sia dimostrabile il nesso tra spesa e necessità assistenziale derivante dalla menomazione o invalidità.
- In contenziosi tributari su questi oneri, il giudice verifica primariamente l'esistenza e la gravità della disabilità e la sussistenza del collegamento causale tra la spesa e l'assistenza dovuta alla disabilità; l'assenza di titoli professionali dell'assistente è irrilevante.
- Per tutelarsi, il contribuente dovrebbe conservare certificazioni sanitarie, documentazione delle spese e ogni elemento che dimostri la necessità di assistenza continuativa o permanente.
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