Cassazione Civile, Ordinanza n. 35920/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio promosso da una parte privata per ottenere la declaratoria di inefficacia di alcuni pagamenti e la restituzione delle somme corrispondenti. Nel corso del giudizio di merito era stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio che aveva esaminato specifiche operazioni bancarie del 10 e 25 marzo 2008, descritte come accrediti di Ri.Ba. appartenenti alla categoria "S.B.F. V.M." (salvo buon fine, valuta maturata). La banca, nel ricorso per cassazione, ha dedotto quattro motivi: con il primo ha contestato l'ammissibilità delle modifiche/precisazioni della domanda operate con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., richiamando il tema dell'ius novorum in appello e sostenendo che non fosse consentita una diversa prospettazione della pretesa; con il secondo ha lamentato un'omessa pronuncia del giudice d'appello su un motivo di gravame; con il terzo ha censurato la mancata considerazione, da parte della corte territoriale, del fatto che le operazioni oggetto di causa erano accrediti SBF senza anticipazione del credito, sicché la condanna alla restituzione avrebbe dovuto essere subordinata alla verifica dell'effettivo incasso degli effetti; con il quarto ha riproposto una questione che la corte d'appello non aveva esaminato, ma il motivo è stato dichiarato non autosufficiente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando l'ammissibilità della semplice precisazione della domanda mediante memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo per difetto di autosufficienza. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la corte d'appello non aveva valutato la specifica natura delle operazioni bancarie indicate dal CTU e che, pertanto, la condanna della banca alla restituzione delle somme avrebbe dovuto essere subordinata alla verifica del loro effettivo incasso. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che, nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., è ammissibile non solo la modificazione, ma anche la semplice precisazione della domanda, purché resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non si compromettano le difese della controparte o i tempi del processo.
Richiamato come riferimento della vicenda analoga citata dalla Corte, in cui era stata ritenuta ammissibile una domanda gradata di adempimento proposta in un giudizio promosso per la declaratoria di inefficacia di pagamenti.
Massime di principio
- Nel processo civile di cognizione, la domanda può essere modificata anche quanto a petitum e causa petendi nelle fasi consentite dall'art. 183 c.p.c., purché la nuova formulazione resti ancorata alla medesima vicenda sostanziale e non alteri in modo pregiudizievole il diritto di difesa della controparte.
- È ancora più agevole ammettere la mera precisazione della domanda, quando essa non introduce un nuovo rapporto sostanziale ma si limita a specificare le singole operazioni o circostanze già dedotte.
- L'introduzione di un diritto diverso è ammissibile oltre la barriera preclusiva solo se sussiste una teleologica complanarità: medesima vicenda sostanziale, medesime parti e finalità almeno parzialmente coincidente con quella originariamente perseguita.
- In presenza di una consulenza tecnica che qualifichi operazioni bancarie come accrediti SBF, il giudice non può disporre la restituzione delle somme senza verificare se la banca abbia effettivamente incassato gli effetti, perché la disponibilità concessa al cliente non equivale necessariamente ad anticipazione definitiva del credito.
- Il motivo di ricorso che denunci omessa pronuncia o questione processuale deve essere autosufficiente e deve indicare chiaramente che la questione era stata devoluta al giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
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