Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27611/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte d'Appello di Reggio Calabria che, in sede di rinvio, aveva negato l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. e confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 110 e 349 c.p. Il ricorrente deduceva la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento: sostiene che l'episodio si sia esaurito in un solo atto, che la vendita del pescato è avvenuta all'esterno con regolare licenza per ambulanti senza intralcio alla circolazione, che non vi erano sigilli all'ingresso, che l'uso di una sola attrezzatura (idropulitrice) è stato limitato nel tempo e non ha causato danno e che è incensurato. Contestava altresì la motivazione e la determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 131-bis, confermando che la Corte territoriale ha correttamente valutato la gravità del dolo: la rimozione e la riorganizzazione pubblica dell'attività nonostante il sequestro evidenziano uno spregio manifesto verso l'autorità e l'intangibilità del bene sequestrato, incompatibile con il riconoscimento della particolare tenuità. Anche il secondo motivo sulla pena è stato dichiarato infondato: il giudice di merito ha motivato adeguatamente la mancata concessione di un trattamento sanzionatorio più mite, tenendo conto della personalità dell'imputato e di precedenti indicatori di insofferenza alle regole. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevanza del concorso di persone nel reato: il ricorrente è stato ritenuto concorrente nella violazione dei sigilli.

  • art. 349 cod. pen.

    Norma relativa alla violazione di provvedimenti di sequestro/sigilli; la condotta (rimozione cartelli, accesso e uso delle attrezzature) integra il reato contestato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa speciale di non punibilità soggetta a due condizioni congiunte: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; richiede valutazione delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo e può essere esclusa se la condotta manifesta grave dolo o abitualità.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la valutazione del disvalore della condotta e per la determinazione della pena: modalità dell'azione, entità del danno o del pericolo, personalità dell'autore e altre circostanze rilevanti ai fini della tenuità.

  • legge 575/1965

    Riferimento alla natura del sequestro operato ai sensi della disciplina sulle misure di prevenzione; la sola tipologia del provvedimento di sequestro non è di per sé dirimente ai fini della tenuità del fatto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2021

    Consente al Procuratore generale di formulare requisitoria scritta; nel procedimento il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso mediante atto scritto.

Massime di principio

  • Per riconoscere la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è necessaria una valutazione congiunta di particolare tenuità e non abitualità: entrambe le condizioni devono essere provate nel caso concreto.
  • La valutazione della 'tenuità' non si limita all'entità materiale del danno ma richiede un esame complessivo delle modalità del comportamento, del disvalore sociale e della personalità dell'autore ai sensi dell'art.133 c.p.
  • La rimozione pubblica dei sigilli e la riapertura dell'attività sequestrata sono elementi fortemente indicativi di grave dolo e di spregio dell'autorità, e possono escludere l'applicabilità della causa di non punibilità anche se il danno materiale appare esiguo.
  • La legittima autorizzazione a vendere fuori dal locale non esclude responsabilità se l'uso di beni o locali sottoposti a sequestro è dimostrato; la compatibilità delle condotte amministrative non neutralizza automaticamente l'illiceità penale relativa al sequestro.
  • Circostanze relative alla personalità dell'imputato (pregressi comportamenti, revoca di misure alternative, segni di insofferenza alle regole) sono rilevanti nella valutazione della non punibilità e nella determinazione della pena.
  • In sede di rinvio la discrezionalità del giudice del merito nell'apprezzamento della tenuità è ampia: i motivi di impugnazione devono confrontarsi in modo puntuale con le ragioni addotte dal giudice per negare la causa di non punibilità.
  • Chi intende ottenere l'applicazione di 131-bis deve fornire elementi concreti e specifici sul carattere non abituale e sull'esiguità del disvalore; argomentazioni generiche o basate solo su aspetti formali difficilmente rovesciano la valutazione motivata del giudice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.