Ordinanza n. 1382/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento -della Determinazione Dirigenziale prot. QD/48458/2025 del 09/12/2025 di revoca dell'Autorizzazione permanente, rep. QD 2311 del 21.09.2022, prot. QD 30994, per effettuare trattenimenti danzanti all'interno del locale denominato Naos sito in via Riano n. 15, e dell'Autorizzazione a tempo determinato rep. QD 2292 del 14.08.2025, prot. QD 32170, per effettuare trattenimenti danzanti sulla terrazza del locale denominato “Naos Restaurant”; -della Determinazione Dirigenziale rep. QD 3158 del 6.11.2025, prot. QD 43481; -della nota prot. QD 45354 del 17.11.2025 del Dipartimento Attività Culturali; -del così menzionato “Verbale n. 174 del 2.05.2025, prot. QD 47662” [rectius, del 2.12.2025] della C.C.V.L.P.S. (ossia della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di Roma Capitale); -ove occorrer possa, della nota prot. VU del 5.12.20256 della Polizia di Roma Capitale, menzionata ma non comunicata; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazioni dirigenziali di revoca dell'autorizzazione permanente e dell'autorizzazione temporanea per trattenimenti danzanti, nonché gli atti presupposti della Commissione comunale di vigilanza e degli uffici comunali
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di locale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli atti con cui Roma Capitale ha revocato l'autorizzazione permanente e quella temporanea per lo svolgimento di trattenimenti danzanti all'interno e sulla terrazza del locale. Sono stati contestati anche una precedente determinazione dirigenziale, una nota del Dipartimento Attività Culturali, il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e, ove occorrente, una nota della Polizia di Roma Capitale non comunicata. Dal testo emerge, ai fini cautelari, una censura relativa al fatto che le contestazioni sull'agibilità si sarebbero innestate su un procedimento amministrativo avviato per un diverso profilo. La società ha inoltre rappresentato l'esecuzione di lavori mediante CILA, circostanza non contestata dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'atto impugnato. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato la mancata ottemperanza di Roma Capitale all'ordine istruttorio del Tribunale e ha tratto dall'inerzia dell'amministrazione argomenti di prova, considerando non contestata l'esecuzione dei lavori mediante CILA. Ha ritenuto così venute meno, allo stato, le esigenze connesse alla sicurezza pubblica e prevalente il danno che la società subirebbe per l'ulteriore protrarsi dell'inibizione dell'attività. Quanto al fumus boni iuris, ha ravvisato almeno un profilo di plausibile fondatezza nella censura concernente l'inserimento delle contestazioni sull'agibilità in un procedimento avviato per altro oggetto. Roma Capitale è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è stata esaminata ai fini della verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora; il giudice ha disposto la sospensione dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata ottemperanza dell'amministrazione a un ordine istruttorio può essere valorizzata dal giudice quale argomento di prova, unitamente alle circostanze non contestate, nella valutazione del periculum in mora.
- Quando l'amministrazione non contesta l'esecuzione di lavori mediante CILA e non dimostra la persistente sussistenza delle esigenze di sicurezza pubblica poste a fondamento dell'inibizione dell'attività, il giudice può ritenere prevalente il danno economico derivante al privato dalla prosecuzione del divieto e sospendere l'atto.
- Sussiste il fumus boni iuris quando contestazioni relative all'agibilità risultano innestate su un procedimento amministrativo originariamente avviato per un diverso profilo, quantomeno ai fini della tutela cautelare.
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