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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18887/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 18-10-2021 che aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza volta a ottenere la cancellazione della revoca del reddito di cittadinanza disposta dall'INPS su segnalazione della Guardia di Finanza per una presunta vincita online non comunicata. Lamentava che la revoca fosse in realtà una misura "sostanzialmente penale" (richiamando la giurisprudenza CEDU sulle misure formalmente amministrative ma sostanzialmente penali) e dunque soggetta alle garanzie del processo penale; denunciava la mancata ostensione di documenti dall'INPS per "segreto istruttorio" e sosteneva che la revoca dovesse essere qualificata come sequestro preventivo o probatorio. In subordine sollecitava la sollevazione di questione di costituzionalità degli artt. 5 e 7 del d.l. n. 4 (nella parte richiamata dal ricorso) per la presunta elusione delle garanzie processuali, invocando anche profili di tutela costituzionale relativi alle garanzie sociali e alimentari del sussidio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione a proporre il rimedio in sede penale: la revoca del reddito di cittadinanza è stata ritenuta atto amministrativo adottato dall'INPS, anche se connesso a indagini di polizia giudiziaria, e non un provvedimento di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria; pertanto il percorso di tutela è e resta quello amministrativo o il ricorso davanti all'Autorità giurisdizionale ordinaria/amministrativa. La Corte ha osservato che la giurisprudenza CEDU citata riguarda misure adottate nell'ambito del procedimento penale e non provvedimenti adottati al di fuori di esso. Per tali motivi il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), artt. 6 e 7

    Invocate dal ricorrente in relazione alla presunta natura penale della misura; la Corte rileva che le pronunce CEDU richiamate si applicano a misure adottate nell'ambito di procedimenti penali e non a provvedimenti amministrativi adottati al di fuori del processo penale

  • Costituzione, artt. 11 e 117

    Richiamati dal ricorrente per richiamare i principi di diritto internazionale e della riserva di legge; il Collegio non ritiene che le questioni dedotte giustifichino la rimessione in sede penale

  • Decreto-legge n. 4 (art. 5 e art. 7)

    Disposizioni oggetto di censura dal ricorrente (contenute nella normativa sul reddito di cittadinanza); la Corte non accoglie la tesi che tali norme autorizzino, di per sé, un trattamento sostanzialmente penale quando il provvedimento è adottato dall'INPS nell'ambito amministrativo

  • Codice di procedura penale, art. 321, commi 3 e 3-bis

    Richiamati dal ricorrente in ordine alle garanzie procedurali connesse al sequestro; la Corte osserva che tali disposizioni trovano applicazione quando è materialmente disposto un sequestro nell'ambito del procedimento penale, circostanza non verificatasi nel caso di specie

  • Codice di procedura penale, artt. 253, 263 comma 4 e 5, 322 e 329

    Norme relative a sequestro preventivo, sequestro probatorio e regime di accesso agli atti nel processo penale; citate per sostenere che il ricorrente sarebbe stato privo delle garanzie previste per tali misure, ma la Corte ritiene che tali disposizioni non siano applicabili ad atti amministrativi esterni al processo penale

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma invocata per l'onere delle spese in caso di inammissibilità: la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale disposizione

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata dalla Corte per escludere che il ricorso sia stato proposto senza colpa con riferimento alla determinazione della causa di inammissibilità; nondimeno la Corte dispone il versamento di una somma in via equitativa

Massime di principio

  • La revoca o sospensione di prestazioni assistenziali disposta da un ente amministrativo (es. INPS) rimane, di norma, atto amministrativo: la sua impugnazione segue il percorso di tutela amministrativo e/o giudiziario ordinario/administrativo, non il rimedio penale, salvo che sia stato disposto formalmente un sequestro dall'autorità giudiziaria
  • Le pronunce CEDU che qualificano una misura come "sostanzialmente penale" riguardano provvedimenti adottati nell'ambito di un procedimento penale; non sono automaticamente applicabili a provvedimenti amministrativi anche se scaturiti da segnalazioni collegate a indagini penali
  • Se l'INPS rifiuta l'ostensione di documenti invocando "segreto istruttorio" connesso a indagini penali, il rimedio principale è chiedere la loro produzione mediante le vie amministrative o il giudice ordinario/giudice amministrativo (azione di accesso/documentale), non il ricorso penale salvo che esista un provvedimento di sequestro penale formale
  • Prima di sollevare questioni costituzionali o invocare la giurisdizione penale, è necessario verificare l'esatto titolo giuridico del provvedimento (se amministrativo o giudiziario) e utilizzare i rimedi specifici previsti dall'ordinamento per ciascuna categoria
  • Presentare in sede penale ricorsi diretti contro atti amministrativi collegati a indagini può risultare inammissibile e comportare condanne alle spese e sanzioni: valutare preliminarmente la competenza e la correttezza della sede di impugnazione

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