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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10043/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva carenza e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Perugia su più punti: errata valutazione del mezzo offensivo (spranga/cric/chiave a "L") e mancanza di spiegazioni sul perché siano state preferite certe dichiarazioni rispetto ad altre; uso improprio del confronto tra mezzi (valutare la pericolosità di uno strumento rapportandolo ad un altro più idoneo); errata applicazione del criterio della "prognosi postuma" (il Tribunale avrebbe valutato ex post gli esiti delle lesioni invece di collocarsi nella posizione dell'agente al momento dell'azione); omissione di valutazione adeguata delle lesioni e delle ferite difensive agli arti superiori; valorizzazione indebita della presenza di una pistola scacciacani per escludere l'idoneità offensiva degli atti; e insufficiente considerazione del dolo alternativo (tentato omicidio) alla luce della reiterazione dei colpi, della sede lesiva, del numero degli aggressori e delle modalità operative.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, poiché il Tribunale di Perugia ha motivato in modo carente e talvolta contraddittorio: ha valutato inadeguatamente l'idoneità del mezzo offensivo confrontandolo con un altro più pericoloso, non ha applicato correttamente il principio della prognosi postuma (giudizio ex ante rispetto alla posizione dell'agente), ha trascurato di valutare compiutamente le lesioni e le ferite difensive e ha dato rilievo ingiustificato alla presenza di una pistola scacciacani. Ha inoltre osservato che la valutazione del dolo alternativo deve basarsi principalmente sulle modalità della condotta al momento dell'aggressione. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo esame conformemente ai principi indicati.

Norme richiamate

  • artt. 582-585, comma 2, n. 2, cod. pen.

    Nel procedimento il Tribunale aveva ritenuto sussistere una diversa qualificazione del fatto con richiamo a tali articoli (riferiti alla fattispecie più grave rispetto alle lesioni), ma la Corte ha censurato la motivazione che ha portato a tale qualificazione perché non adeguatamente fondata sulle modalità oggettive e soggettive dell'azione.

  • Principio della "prognosi postuma" (giurisprudenza di legittimità)

    Sez. 2, n. 36311 del 12/7/2019, Rv. 277032; Sez. 1, n. 32851 del 10/6/2013, Rv. 256991; Sez. 1, n. 597 del 9/11/1984, Rv. 167463

    Il giudizio di idoneità degli atti al reato tentato va compiuto ex ante, collocandosi nella posizione dell'agente all'inizio dell'attività criminosa (prognosi postuma), e non sulla base degli effetti concretamente conseguiti; la Corte ha ricordato che il Tribunale non ha rispettato questo canone.

  • Criteri probatori per il dolo del tentato omicidio

    Sez. 5, n. 23618 del 11/4/2016, Rv. 266915; Sez. 1, n. 2910 del 18/6/2019, Rv. 276401

    La prova del dolo omicidiario può desumersi da elementi sintomatici come idoneità del mezzo, reiterazione dei colpi, sede delle lesioni, movente, contemporaneità e pluralità degli aggressori; tali elementi devono essere valutati primariamente in relazione alla condotta materialmente posta in essere.

Massime di principio

  • Il giudizio sull'idoneità del mezzo offensivo va fatto in termini oggettivi e in prospettiva ex ante: non è corretto escludere la capacità letale di uno strumento limitandosi a confrontarlo con un altro più pericoloso.
  • Per valutare la configurabilità del tentato omicidio occorre applicare la prognosi postuma: il giudice deve collocarsi nella posizione dell'agente all'inizio dell'azione e considerare se, alla luce delle circostanze concrete, gli atti potevano ragionevolmente condurre alla morte.
  • Gli esiti concretamente conseguiti (assenza di intervento chirurgico, mancato decesso) non possono da soli escludere il tentativo se, ex ante, la condotta era idonea a cagionare la morte.
  • Le lesioni alla testa, la reiterazione dei colpi e la sede delle ferite sono elementi particolarmente pregnanti per sostenere il dolo omicidiario; le ferite difensive agli arti superiori vanno valutate come indice della violenza subita e della reiterazione degli attacchi.
  • Comportamenti successivi (es. trasporto in ospedale, minacce verbali) sono utili ma secondari: la valutazione del dolo deve focalizzarsi innanzitutto sulle modalità dell'azione aggressiva al momento della commissione.
  • La preferenza tra versioni contrastanti delle parti o degli indagati richiede motivazione esplicita: il giudice deve indicare le ragioni di affidamento o rifiuto delle dichiarazioni contrastanti.
  • La disponibilità di un'arma non utilizzata (o di una scacciacani) non esclude automaticamente l'idoneità degli altri mezzi impiegati; ogni elemento probatorio deve essere valutato nel suo concreto rapporto con la condotta contestata.

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