Sentenza del 13/09/2017 n. 21241 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il calcolo dell'agevolazione fiscale Dit prevista dal D.Lgs. n. 466/1997 per gli anni d'imposta 2001 e 2002. Irsap aveva effettuato conferimenti di capitale e, nello stesso anno, finanziamenti alla partecipata Rhoss S.p.A., successivamente interamente rimborsati il 28 dicembre 2001. L'Agenzia riteneva che i finanziamenti dovessero ridurre la base agevolabile, inclusi quelli erogati dopo il 30 giugno 2001, e che il successivo rimborso fosse irrilevante. La società sosteneva invece che il rimborso eliminasse la riduzione della base Dit e che rilevassero soltanto i finanziamenti anteriori al 30 giugno 2001. La Corte di cassazione ha esaminato l'interpretazione della norma transitoria della cosiddetta Tremonti-bis e il rapporto tra conferimenti, finanziamenti a partecipate e successivi rimborsi.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi, li ha dichiarati inammissibili nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e li ha accolti, nei limiti indicati in motivazione, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la data del 30 giugno 2001 rileva per individuare i conferimenti agevolabili, ma non costituisce una data di chiusura virtuale del periodo d'imposta. I finanziamenti a partecipate effettuati anche dopo tale data riducono l'efficacia dell'agevolazione per il periodo in cui il denaro resta impiegato come finanziamento. Il rimborso successivo fa riespandere l'effetto agevolativo dal momento del rimborso e non retroattivamente, in proporzione ai giorni residui dell'anno; per l'anno successivo l'effetto opera per l'intero ammontare, salvo ulteriori variazioni. Le sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Veneto sono state cassate e la causa è stata rinviata alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, art. 1, comma 1
La remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito beneficia dell'aliquota agevolata Dit.
L'agevolazione si applica alla variazione in aumento del capitale investito, con rilevanza temporale proporzionata alla durata del periodo d'imposta.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, art. 1, comma 5
Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento.
Il conferimento rileva dal giorno in cui viene effettuato fino alla chiusura del periodo d'imposta; nei periodi successivi rileva per l'intero ammontare.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, art. 3, comma 3, lett. c)
La variazione in aumento non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti partecipati.
I finanziamenti alle partecipate hanno funzione antielusiva: impediscono temporaneamente che il conferimento produca effetti agevolativi nella misura corrispondente al finanziamento.
Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 5, comma 1, lett. b)
I soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997, continuano a fruire dei relativi benefici.
La disposizione conserva l'agevolazione per i conferimenti effettuati entro il 30 giugno 2001, ma non congela gli effetti fiscali alla data del 30 giugno né elimina la rilevanza delle successive variazioni dei finanziamenti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizio della motivazione.
La Corte ha ritenuto fondato il motivo per violazione di legge, ma non per vizio di motivazione, trattandosi principalmente di una questione interpretativa e quindi di diritto.
Massime di principio
- Quando una norma transitoria conserva un'agevolazione per operazioni effettuate entro una certa data, tale data può delimitare la fattispecie agevolabile senza necessariamente congelare gli effetti fiscali o le successive vicende economiche dell'operazione.
- Per le agevolazioni calcolate in funzione della permanenza di un investimento, gli eventi successivi che modificano la disponibilità delle risorse devono essere valutati fino alla chiusura effettiva del periodo d'imposta.
- Un finanziamento a una società partecipata può neutralizzare, per finalità antielusive, l'effetto di un precedente conferimento agevolato; il successivo rimborso riattiva l'agevolazione soltanto dal momento del rimborso e non retroattivamente.
- Le variazioni intervenute dopo la data limite prevista dalla norma transitoria possono comunque rilevare se incidono non sulla formazione originaria dell'operazione agevolata, ma sulla sua efficacia fiscale.
- Le circolari dell'amministrazione finanziaria sono strumenti interpretativi e non possono introdurre, in assenza di una base testuale o sistematica, limiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.
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