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Sentenza

Sentenza del 13/09/2017 n. 880 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Processo tributario - conciliazione giudiziale - accordoconciliativo concluso dalla società di capitali - ristretta compagine sociale -inerzia dei soci in sede di conciliazione - estensione dell'efficacia delmaggior reddito d'impresa conciliato sui maggiori redditi di partecipazione attribuitiai soci parti del processo - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva accertato per la società, operante nella ristorazione, maggiori ricavi sulla base di presunzioni fondate sull’antieconomicità della gestione, sulla non congruità agli studi di settore, sulle incongruenze di cassa e sui consumi di materie prime. In conseguenza della ristretta compagine sociale, erano stati emessi anche avvisi nei confronti dei soci, presumendo la distribuzione proporzionale degli utili extracontabili. Nel corso del giudizio la società aveva raggiunto con l’Ufficio un accordo conciliativo, mentre i soci non avevano aderito. La controversia riguardava quindi la possibilità di estendere ai soci gli effetti dell’accordo concluso dalla società.

La decisione

La Commissione ha dichiarato l’estinzione parziale del giudizio per cessata materia del contendere limitatamente alla società G. S.r.l., in ragione dell’accordo conciliativo sottoscritto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha inoltre accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dei soci, riconoscendo che, data la ristretta compagine partecipativa e il plausibile coinvolgimento dei soci nella gestione, la rideterminazione dei ricavi concordata con la società produceva effetti anche sui redditi di partecipazione dei soci. Gli avvisi nei loro confronti sono stati quindi confermati nei limiti dei maggiori ricavi definiti nell’accordo conciliativo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992

    L’accordo conciliativo raggiunto tra l’Amministrazione finanziaria e la società determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio relativamente alla società stessa.

  • Art. 2729 del codice civile

    presunzioni gravi, precise e concordanti

    La ristretta base sociale può costituire un elemento presuntivo idoneo a sostenere la conoscenza e il coinvolgimento dei soci nella gestione societaria e, conseguentemente, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, purché valutata insieme agli altri elementi del caso.

  • Art. 116 del codice di procedura civile

    valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento

    L’assenza dei soci all’udienza e la mancata costituzione nel grado di appello hanno consentito al giudice di decidere sulla base degli elementi disponibili, senza poter valutare eventuali argomentazioni difensive alternative.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta compagine sociale, la definizione concordata dalla società può incidere anche sugli accertamenti dei soci, quando questi riguardano redditi di partecipazione derivanti dai maggiori utili extracontabili della società.
  • L’accordo conciliativo della società non determina automaticamente l’adesione formale dei soci, ma può costituire il parametro per rideterminare il loro reddito imponibile se il giudice ritiene operante la presunzione di distribuzione degli utili.
  • La cessazione della materia del contendere opera solo per la parte che ha sottoscritto l’accordo; il giudizio prosegue nei confronti delle altre parti, potendo tuttavia essere deciso sulla base del reddito societario definito in conciliazione.
  • La presunzione fondata sulla ristretta base sociale non è assoluta: deve essere sostenuta da elementi concreti e può essere contrastata dai soci con prova o argomentazioni specifiche sulla mancata conoscenza o percezione degli utili.
  • La mancata partecipazione attiva al giudizio può impedire ai soci di far valere efficacemente contestazioni autonome rispetto all’accordo concluso dalla società.

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