Sentenza del 13/09/2017 n. 309 - Comm. Trib. Prov. Imperia
Capitali ed attività detenuti all'estero - Art. 32 D.P.R. n. 600/73 - Art. 2 D. Lgs. 687/2001 - art. 12 comma 2 e 2 bis D.L. n. 78/2009 - Raddoppio dei termini di prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione retroattiva della presunzione prevista dall'art. 12, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 78/2009, secondo cui gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in determinati Stati esteri si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Si discute inoltre del raddoppio dei termini per l'accertamento e della compatibilità di tali disposizioni con il principio di irretroattività delle norme sostanziali.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che l'inversione dell'onere della prova collegata alla presunzione di illecita sottrazione a imposta abbia natura sostanziale, incidendo sulla posizione probatoria e sugli obblighi del contribuente. In assenza di un'esplicita disposizione derogatoria, tale disciplina non può essere applicata retroattivamente a investimenti o attività costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Ne consegue l'inapplicabilità della presunzione retroattiva e, per quanto dipendente da essa, del raddoppio dei termini di accertamento.
Norme richiamate
Art. 32 D.P.R. n. 600/1973
Disciplina i poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria e le presunzioni derivanti dalle movimentazioni finanziarie, consentendo di porre a carico del contribuente la spiegazione di determinati dati bancari o finanziari.
Art. 2 D.Lgs. n. 687/2001
Richiamato nel quadro della disciplina dei poteri di accertamento e delle garanzie applicabili ai procedimenti tributari.
Art. 12, commi 2 e 2-bis, D.L. n. 78/2009
Prevede, per gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in determinati Stati esteri, una presunzione relativa di costituzione mediante redditi sottratti a imposizione, con inversione dell'onere della prova e possibile raddoppio dei termini di accertamento. La sentenza ne esclude l'applicazione retroattiva in quanto la presunzione ha natura sostanziale.
Principio di irretroattività delle norme tributarie sostanziali
Una norma che modifica la posizione sostanziale del contribuente, introducendo una presunzione sfavorevole o invertendo l'onere della prova, non può applicarsi a fatti anteriori alla sua entrata in vigore salvo un'esplicita previsione legislativa derogatoria.
Massime di principio
- Le presunzioni fiscali che incidono sull'onere della prova e aggravano la posizione sostanziale del contribuente devono essere considerate norme sostanziali e, di regola, non possono essere applicate retroattivamente.
- Per gli investimenti esteri anteriori all'entrata in vigore della presunzione, l'Amministrazione non può presumere automaticamente l'origine imponibile delle somme sulla sola base della nuova disciplina; deve applicare le regole vigenti nel periodo interessato.
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può fondarsi su una presunzione introdotta successivamente ai fatti contestati, se ciò comporta un'applicazione retroattiva di una norma sostanziale.
- La natura sostanziale o procedurale della disposizione è decisiva: le norme procedurali possono avere applicazione anche ai procedimenti in corso, mentre le norme che introducono nuove presunzioni o inversioni dell'onere probatorio richiedono particolare cautela e non operano retroattivamente in assenza di una previsione espressa.
- In situazioni analoghe occorre verificare la data di costituzione delle attività estere, la data di entrata in vigore della norma applicata, l'eventuale presenza di una disciplina transitoria e se l'accertamento si fondi su una presunzione sostanziale oppure su elementi probatori autonomi.
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