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Sentenza

Sentenza del 13/09/2017 n. 236 - Comm. Trib. Prov. Pavia

Voluntary Disclosure - Versamento tardivo di una rata - Lieve inadempimento - Applicabilità a tutti gli istituti deflattivi del contenzioso - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato ritenuto che il tardivo versamento di breve durata, accompagnato dal pagamento degli interessi e dell’intero importo dovuto, non impedisca il perfezionamento della voluntary disclosure. Il lieve inadempimento non può essere assimilato all’omesso o parziale versamento, poiché non ha prodotto un danno per l’Erario e la finalità della procedura è stata comunque realizzata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la validità della voluntary disclosure prevista dalla legge n. 186/2014 in presenza di un versamento tardivo. Il contribuente aveva pagato gli importi dovuti con un lieve ritardo, corrispondendo anche gli interessi maturati. Si discuteva se tale ritardo comportasse automaticamente la decadenza dalla procedura oppure se fosse applicabile il principio del lieve inadempimento previsto dall’articolo 15-ter del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’articolo 3 del d.lgs. n. 159/2015, anche agli istituti deflattivi del contenzioso.

Norme richiamate

  • Legge n. 186/2014

    Disciplina la procedura di voluntary disclosure per la regolarizzazione di attività e redditi non dichiarati. Il perfezionamento della procedura non è escluso da un lieve ritardo nel pagamento quando tutti gli importi, inclusi gli interessi, siano stati integralmente corrisposti.

  • Articolo 3 del decreto legislativo n. 159/2015

    Ha introdotto l’articolo 15-ter nel d.P.R. n. 602/1973, prevedendo che ritardi di breve durata ed errori di limitata entità non determinino automaticamente la decadenza dai benefici della rateazione.

  • Articolo 15-ter del d.P.R. n. 602/1973

    Esprime il principio del lieve inadempimento: il contribuente non decade automaticamente dal beneficio quando il ritardo è contenuto o l’errore è di modesta entità, soprattutto se il debito e gli interessi sono integralmente pagati.

Massime di principio

  • Un ritardo breve e non sostanziale nel pagamento non comporta necessariamente la decadenza da un beneficio fiscale o da una procedura deflattiva, se il contribuente versa integralmente quanto dovuto.
  • Il pagamento degli interessi per il ritardo e l’assenza di un danno effettivo per l’Erario sono elementi rilevanti per escludere la decadenza automatica.
  • Le regole sul lieve inadempimento possono essere interpretate come principi applicabili, in via generale, anche ad altri istituti deflattivi del contenzioso, non soltanto alla rateazione ordinaria.
  • Deve essere distinta la violazione meramente formale o lieve dall’omesso o parziale pagamento sostanziale: solo quest’ultimo, di regola, giustifica la perdita del beneficio.
  • La valutazione concreta richiede comunque di verificare la durata del ritardo, l’entità dell’importo, l’integrale pagamento del dovuto e degli interessi e l’eventuale esistenza di specifiche disposizioni che prevedano espressamente la decadenza.

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