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Sentenza

Sentenza del 13/09/2017 n. 881 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento- avvisodi accertamento - adesione al processo verbale di constatazione - processoverbale di contraddittorio per la definizione del processo verbale diconstatazione - disconoscimento - legittimità - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Gli avvisi di accertamento sono stati ritenuti illegittimi. L'Amministrazione finanziaria, dopo aver sottoscritto liberamente e legittimamente un accordo di adesione, era tenuta a rispettarne il contenuto e non poteva sostituire gli atti di adesione con avvisi di accertamento incompatibili con quanto concordato. La decisione si fonda anche sul principio di tutela del legittimo affidamento del contribuente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la definizione dei processi verbali di constatazione mediante adesione e, in particolare, la legittimità degli avvisi di accertamento emessi per annualità successive a quelle già definite. Il contribuente ha contestato il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione, del contenuto del verbale di contraddittorio e dell'accordo di adesione, sostenendo che l'Amministrazione fosse vincolata agli impegni assunti.

Norme richiamate

  • Articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'Amministrazione finanziaria deve rispettare il principio della tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti con il contribuente.

    L'Amministrazione è vincolata agli accordi legittimamente sottoscritti con il contribuente e non può successivamente disconoscerli adottando atti incompatibili con il loro contenuto.

  • Articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamo agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.

    Lo Statuto dei diritti del contribuente deve essere interpretato alla luce dei principi costituzionali di uguaglianza, legalità, capacità contributiva e buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

  • Principio di tutela del legittimo affidamento

    Quando il contribuente ha fatto affidamento su un accordo formalizzato con l'Amministrazione, quest'ultima deve comportarsi coerentemente con quanto sottoscritto, salvo specifiche ragioni giuridiche che ne giustifichino la rimozione secondo le forme previste dalla legge.

Massime di principio

  • Un accordo di adesione o un verbale di contraddittorio validamente sottoscritto vincola, in linea generale, anche l'Amministrazione finanziaria.
  • L'Amministrazione non può emettere successivi avvisi di accertamento per le annualità coperte dall'accordo ignorandone o modificandone unilateralmente il contenuto.
  • Il contribuente che abbia fatto affidamento su un accordo formalizzato può invocare il principio di tutela del legittimo affidamento contro atti amministrativi incoerenti con l'intesa raggiunta.
  • La violazione dell'accordo può comportare l'illegittimità dell'avviso di accertamento, soprattutto quando l'atto sostituisce indebitamente l'atto di adesione previsto dalla procedura.
  • La valutazione concreta dipende comunque dal contenuto del verbale, dalla validità dell'adesione, dalle annualità effettivamente coperte e dal rispetto delle procedure di eventuale revoca o annullamento.

Testo integrale

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