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Sentenza

Sentenza del 20/05/2016 n. 10498 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

R.A. ha impugnato per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria centrale – Sezione di Palermo, depositata il 7 dicembre 2009. La controversia originaria riguardava l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1980: la Commissione tributaria di secondo grado di Messina aveva confermato l’annullamento dell’avviso disposto in primo grado. La Commissione centrale aveva invece accolto l’impugnazione dell’Ufficio e dichiarato improcedibile il ricorso del contribuente, per l’omessa consegna o spedizione all’Ufficio finanziario, nel termine di legge, di una copia del ricorso. In cassazione, R.A. ha sostenuto che tale omissione non dovesse comportare l’inammissibilità quando l’Ufficio avesse comunque conosciuto il ricorso o si fosse costituito, instaurando il contraddittorio, e ha osservato che la norma non prevedeva espressamente un termine decadenziale o una sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato. Ha applicato l’orientamento consolidato secondo cui, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 636 del 1972, come modificato dall’art. 8 del D.P.R. n. 739 del 1981, l’omessa consegna o spedizione della copia del ricorso all’Ufficio finanziario competente determina l’inammissibilità: è una formalità necessaria alla valida costituzione del rapporto processuale e alla corretta instaurazione del contraddittorio, non sostituibile con equipollenti né sanabile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata: l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in cassazione; l’attività del Ministero è stata ritenuta irrilevante e inammissibile, poiché il Ministero, soggetto distinto dall’Agenzia, non era stato evocato ed era estraneo al processo. Decisione assunta il 10 maggio 2016 e depositata il 20 maggio 2016.

Norme richiamate

  • Art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dall’art. 8 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739

    Secondo orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della S.C., nel processo tributario la omissione della consegna o spedizione di una copia del ricorso all'ufficio finanziario competente, legittimato a contraddire, determina, nel vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 17, come modificato dal D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 8, la inammissibilità del ricorso, attenendo tale formalità alla valida costituzione del rapporto processuale, e quindi alla corretta instaurazione del contraddittorio, senza che possano ammettersi equipollenti o sanatorie.

    La consegna o spedizione della copia del ricorso all’Ufficio finanziario competente è un adempimento indispensabile per instaurare validamente il rapporto processuale e il contraddittorio. L’omissione comporta l’inammissibilità del ricorso e non è rimediata dalla conoscenza aliunde o dalla costituzione dell’Ufficio.

  • Art. 360 c.p.c.

    È la disposizione indicata dal ricorrente quale base del motivo di cassazione per asserito errore in procedendo; la Corte non ne svolge una distinta interpretazione, ma rigetta il motivo.

Massime di principio

  • Nel regime processuale tributario applicabile al caso, l’invio o la consegna della copia del ricorso all’Ufficio finanziario competente non è una formalità meramente informativa: la sua omissione comporta l’inammissibilità del ricorso.
  • La conoscenza del ricorso acquisita dall’Ufficio in altro modo e la sua eventuale costituzione in giudizio non sostituiscono l’adempimento e non sanano l’omissione.
  • Occorre verificare il regime normativo applicabile ratione temporis: la decisione riguarda l’art. 17 del D.P.R. n. 636 del 1972, nel testo modificato nel 1981, e non consente da sola di estendere la medesima conseguenza a discipline processuali successive.
  • Per le spese in cassazione rileva l’attività difensiva della parte effettivamente presente nel processo; il controricorso di un soggetto distinto e non evocato non è sufficiente a fondare una statuizione sulle spese.

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