Cassazione Civile, Sentenza n. 32802/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Camera di Commercio impugnava la sentenza d'appello che aveva accolto il gravame del difensore Salvatore contro l'opposizione alla richiesta di decreto ingiuntivo per compensi professionali. I motivi di gravame principali erano: (1) nullita' del contratto di patrocinio e della procura generale per violazione delle norme sugli appalti pubblici e delle direttive comunitarie (sostanzialmente deducendo una esternalizzazione del servizio legale senza gara); (2) vizio di rappresentanza del segretario generale, che avrebbe conferito la procura senza avere poteri esterni, e inesistenza di una valida ratifica da parte degli organi competenti della Camera (presidente/giunta) nella forma prevista per i contratti della pubblica amministrazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso della Camera di Commercio. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo sia perché la Corte d'appello aveva correttamente qualificato come autonomi e molteplici i singoli contratti di patrocinio conclusi con la sottoscrizione delle comparse nelle singole esecuzioni (quindi la nullita' del contratto quadro non produce automaticamente la nullita' dei singoli incarichi), sia perche' il giudicato scaturito da precedenti decreti ingiuntivi non opposti preclude la riesamina della nullita' del rapporto che e' stata gia' implicitamente o esplicitamente accertata nei procedimenti anteriori. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che la ratifica da parte dell'ente puo' essere anche implicita ma deve risultare in forma scritta ad substantiam; nel caso di specie la giunta e il presidente hanno adottato atti che, alla stregua della motivazione del giudice di merito, manifestavano una volontà inequivoca di far proprio l'operato del segretario generale, sanando il difetto di potere. Inoltre la Corte ha ritenuto irrilevante per la decisione la normativa comunitaria sugli appalti, anche alla luce dell'orientamento della Corte di giustizia che esclude dall'ambito di applicazione della disciplina degli appalti alcuni servizi legali. La ricorrente e' stata condannata alle spese del giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato in base alla normativa vigente.
Norme richiamate
art. 1421 c.c.; art. 1418 c.c.; art. 1343 c.c.; art. 1399 c.c.
Art. 1418 e 1421 richiamati in relazione alla nullita' del contratto per violazione di norme di evidenza pubblica; la Corte ha ritenuto che la nullita' del contratto quadro non fosse direttamente rilevante rispetto ai singoli incarichi autonomi. Art. 1399 disciplina la ratifica del contratto concluso da rappresentante senza potere; la Corte ha affermato che la ratifica puo' essere implicita in forma scritta e che la valutazione della ratifica e' questione di fatto motivata. Art. 1343 citato in ordine al principio di buona fede e correttezza, ma la Corte ha rilevato mancanza di prove di comportamenti fraudolenti.
Direttive comunitarie e normativa sugli appalti
Direttiva 2004/18/CE e 2004/17/CE; richiamata anche la Direttiva 2014/24/UE art. 10
La ricorrente invocava l'applicazione delle norme sugli appalti pubblici per ritenere nullo l'affidamento; la Corte ha ritenuto superfluo il rinvio pregiudiziale e ha osservato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, determinati servizi legali e di rappresentanza possono essere esclusi dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti, per le caratteristiche intu itu personae e di riservatezza del rapporto legale.
D.Lgs. n. 157/1995
art. 3 D.Lgs. n. 157/1995
Richiamato dalla ricorrente per includere il servizio legale nella nozione di appalto di servizi applicabile alle Camere di Commercio; tuttavia la Corte ha ritenuto che, anche ove parte della disciplina nazionale potesse valere, la natura dei singoli incarichi e il giudicato rendessero inefficace la censura di nullita'.
D.Lgs. n. 163/2006 e D.Lgs. n. 50/2016
D.Lgs. n. 163/2006, oggi D.Lgs. n. 50/2016
Richiamati come riferimenti alla disciplina degli appalti pubblici; la Corte ha comunque ritenuto non decisiva l'asserita violazione di tali norme rispetto alla possibilita' di esclusione dei servizi legali e alla valutazione del giudicato e della ratifica.
Invocata dalla ricorrente in relazione alla specifica disciplina delle Camere di Commercio e alla forma degli atti negoziali; la Corte ha ritenuto che la giunta avesse espresso la volonta' dell'ente e che la relativa ratifica potesse essere ricostruita implicitamente in forma scritta.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
varie pronunce citate (es. sezioni unite nn. 26242 e 26243/2014; Cass. nn. 13207/2015; 28753/2018 e altre)
La Corte ha applicato il principio consolidato secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, per cui un decreto ingiuntivo non opposto (o altre decisioni passate in cosa giudicata) preclude di solito di rimettere in discussione la validita' del rapporto contrattuale che ne e' la fonte.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata in tema di contributo unificato: dato che il ricorso e' stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 e e' stato rigettato, la ricorrente e' tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Norma di riferimento per il contributo unificato, richiamata in relazione al disposto di liquidazione del contributo aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
Corte di Giustizia UE, sez. V, 06/06/2019, n. 264
La decisione e' stata utilizzata per sostenere che l'art. 10 della direttiva 2014/24/UE esclude certi servizi legali dal regime degli appalti pubblici e che tale esclusione non e' contraria ai principi del Trattato; la Corte di Cassazione ha ritenuto questo orientamento rilevante per escludere l'automatica applicabilita' delle regole sugli appalti al servizio legale oggetto della controversia.
Massime di principio
- Se in procedimenti precedenti e' intervenuto un decreto ingiuntivo divenuto definitivo o una sentenza passata in giudicato che accerta il rapporto e il credito, la deduzione successiva della nullita' del contratto fonte del credito puo' essere preclusa per effetto del giudicato che copre il deducibile.
- La contestazione della nullita' di un contratto quadro della P.A. non implica automaticamente la nullita' degli incarichi o dei singoli contratti esecutivi posti in essere successivamente e sottoscritti con atti specifici: il profilo di autonomia dei singoli incarichi va valutato concretamente.
- La ratifica di un contratto posto in essere da un rappresentante senza potere (anche organico) vale a sanare il difetto di rappresentanza quando la volonta' del 'dominus' di far proprio l'atto risulta in forma scritta, anche implicitamente, e detta valutazione e' questione di fatto del giudice di merito.
- Per i contratti di servizi legali esiste un'area di esclusione dalla disciplina generale degli appalti pubblici, atteso il carattere intuitu personae e la riservatezza della prestazione; la rilevanza delle norme sugli appalti va quindi verificata caso per caso.
- Se si contesta la legittimita' degli atti di un ente pubblico per difetto di potere del funzionario che ha sottoscritto, e' cruciale dimostrare l'assenza di una ratifica formale o di atti successivi che implicitamente adottono e valorizzano l'operato del rappresentante.
- In sede di impugnazione in Cassazione e' necessario censurare specificamente le ricostruzioni di fatto operate dai giudici di merito; questioni che richiedono accertamenti di fatto non possono essere decidere in sede di legittimita' se sorrette da motivazione congrua.
- La frammentazione di crediti in tanti rapporti autonomi (una prestazione professionale per ciascuna procedura esecutiva) e' una strategia che, se provata, puo' rendere inefficace una censura generalizzata che assume un unico rapporto contrattuale unitario.
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