Cassazione Penale, Ordinanza n. 32071/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità penale. Dal testo emerge che il primo motivo era formalmente costruito come violazione di legge ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ma sostanzialmente mirava a ottenere una nuova valutazione del merito, richiamando solo in modo parziale gli elementi posti a base della condanna. Il secondo motivo contestava la motivazione della sentenza di appello, ma senza individuare un effettivo vizio di legittimità, limitandosi a dedurre una generica illogicità e non la manifesta illogicità richiesta per il sindacato di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo tendeva surrettiziamente a riesaminare il merito e che il secondo non indicava un concreto profilo di manifesta illogicità della motivazione. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese, perché la relativa memoria era tardiva.
Norme richiamate
La norma è richiamata dalla difesa come base formale del primo motivo, ma la Corte osserva che tale deduzione era in realtà diretta a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una dedotta violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito della prova o degli elementi fattuali posti a base della decisione impugnata.
- Per censurare validamente la motivazione di una sentenza di appello non basta lamentarne una generica illogicità: occorre individuare uno specifico vizio di manifesta illogicità o altra anomalia motivazionale rilevante in cassazione.
- Quando il ricorso si risolve in una critica di merito non ammissibile o in censure generiche sulla motivazione, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità con le ordinarie statuizioni sulle spese e sulla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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