Sentenza n. 1716/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata rideterminazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (ex dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, è cessato dal servizio a domanda il 31 agosto 2021, dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del TFS mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987, nonché il pagamento delle differenze, degli interessi e della rivalutazione, deducendo violazione e falsa applicazione della disposizione, eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e arbitrarietà, violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 l. 241/1990. L’INPS ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, la prescrizione quinquennale decorrente dalla cessazione dal servizio e ha contestato l’interpretazione estensiva della disciplina, prospettando anche l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, trattandosi di controversia relativa al rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico e all’indennità di buonuscita, avente carattere retributivo. Ha accolto il ricorso. Ha respinto l’eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno non è espressamente decadenziale e, secondo l’interpretazione sistematica dell’art. 6-bis, incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, non esclude il beneficio per chi presenti domanda negli anni successivi. Ha disatteso la contestazione di incostituzionalità, aderendo all’interpretazione consolidata del Consiglio di Stato. Ha respinto l’eccezione di prescrizione, rilevando che il ricorso è stato notificato il 4 marzo 2025 e la cessazione dal servizio è avvenuta il 31 agosto 2021. Accertata la sussistenza dei requisiti anagrafici e di servizio, ha riconosciuto il diritto all’applicazione dei sei scatti al TFS e alla corresponsione della differenza tra quanto liquidato e quanto dovuto, oltre interessi legali. Ha negato il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. 412/1991. Ha condannato l’INPS alle spese, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori, rimborso forfettario del 15% e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Tanto premesso, va prima di tutto affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., in quanto nel presente giudizio si è in presenza di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
La controversia sul trattamento di fine servizio del personale in regime di diritto pubblico appartiene alla giurisdizione amministrativa.
art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987
Ne consegue l’accertamento dell’obbligo dell’ente previdenziale nei confronti del ricorrente all’applicazione dei sei scatti stipendiali al trattamento di fine servizio liquidato ed alla determinazione della differenza residua tra il trattamento di fine servizio finora versato e quello risultante dovuto a seguito del giusto conteggio ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis del Decreto Legge n. 387/1987, oltre agli interessi legali.
I sei scatti stipendiali rilevano per la liquidazione del TFS del personale delle forze di polizia che cessa a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non opera come termine di decadenza dal beneficio.
Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto da Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)”.
Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessi e rivalutazione monetaria non sono cumulabili.
Massime di principio
- Per il personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987 spettano ai fini del calcolo del TFS se risultano maturati i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale rispetto al beneficio dei sei scatti: in assenza di un’espressa e chiara previsione di decadenza, il termine incide sulla decorrenza del collocamento a riposo e non preclude la prestazione quando la domanda sia presentata successivamente.
- La controversia relativa all’indennità di buonuscita del personale in regime di diritto pubblico, in quanto concernente un trattamento di carattere retributivo e non pensionistico, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- Per le prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, interessi e rivalutazione monetaria non sono cumulabili ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. 412/1991.
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