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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03516/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché meramente riproduttivo di doglianze già vagliate e respinte con motivazione immune da vizi logici o giuridici. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che l'aveva ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 386 c.p. Il ricorso riproponeva censure già esaminate e disattese in appello, contestando in sostanza la valutazione della responsabilità. Dal testo emerge che la sentenza impugnata aveva escluso la falsità della dichiarazione di disponibilità del domicilio, ma aveva valorizzato il contributo causale della ricorrente, la quale, dopo aver assunto l'impegno di vigilare sul rispetto delle prescrizioni della misura cautelare da parte del cugino e di garantirne mantenimento ed esigenze di vita, si era resa irreperibile, favorendone così l'evasione.

Norme richiamate

  • art. 386 c.p.

    È il reato oggetto dell'imputazione e della contestazione sulla responsabilità; la Corte non ne ridefinisce gli elementi, ma rileva che la censura sul merito è già stata correttamente disattesa in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo che l'impugnazione sia proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità è legittima quando la motivazione di merito abbia già affrontato e disatteso le doglianze con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici.
  • In tema di responsabilità per il reato contestato, può assumere rilievo il contributo causale della condotta di chi, pur avendo assunto specifici impegni connessi alla misura cautelare altrui, si renda irreperibile favorendo l'evasione della persona sottoposta alla misura.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

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