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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16944/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene riformata la decisione di merito sul trattamento sanzionatorio, che resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

I due ricorsi, proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 03/06/2025, sono stati esaminati congiuntamente perché fondati su un motivo sovrapponibile: si denunciava la presenza di una motivazione manifestamente illogica in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che il motivo era inammissibile perché meramente reiterativo di quello già dedotto in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della Corte territoriale. Quest'ultima, secondo la Cassazione, aveva invece argomentato in modo non arbitrario e non irragionevole, valorizzando il comportamento collaborativo degli imputati e ritenendolo sufficiente a giustificare un giudizio di equivalenza tra tale dato e la recidiva contestata, con conseguente scelta di dosimetria della pena.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo con un motivo specifico e confrontato con la motivazione del giudice di merito; non basta una doglianza generica o reiterativa.

  • art. 99 c.p.

    La Corte richiama la recidiva come termine del giudizio di equivalenza compiuto dal giudice d'appello nella valutazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito limitarsi a riproporre pedissequamente un motivo già dedotto in appello: il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La denuncia di manifesta illogicità della motivazione è inammissibile quando non evidenzia reali vizi argomentativi della decisione di merito e si risolve in una critica generica alla scelta di dosimetria della pena.
  • Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o dell'arbitrarietà della motivazione.
  • La valutazione comparativa tra elementi favorevoli alla persona imputata e recidiva, ai fini del giudizio di equivalenza e della determinazione della pena, è insindacabile se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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