Cassazione Civile, Ordinanza n. 19368/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto a una società agricola il pagamento di somme per asseriti sgravi contributivi indebitamente fruiti in relazione a lavoratori agricoli, perché sarebbero state corrisposte retribuzioni inferiori ai minimi previsti dal contratto collettivo provinciale di lavoro per la provincia di Foggia. In appello la Corte territoriale, pur dichiarando nulla la sentenza di primo grado, ha deciso nel merito rigettando l'opposizione. In cassazione la società ha dedotto due censure: con la prima, violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse considerato incontestato il presupposto del debito contributivo senza verificare la circostanza della pretesa vacanza del contratto integrativo provinciale per alcuni mesi e l'applicazione, in tale periodo, dei minimi tabellari del CCNL; con la seconda, omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che, anche ove applicabile il contratto provinciale, l'importo degli sgravi dovesse essere rimodulato solo per gli operai effettivamente retribuiti sotto i minimi, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989, conv. in l. n. 389/1989. La Corte di cassazione ha rilevato che tali circostanze di fatto non risultavano trattate nella sentenza impugnata e non era indicato se e dove fossero state dedotte nei gradi di merito; inoltre, per la questione sull'art. 6, comma 10, mancava anche l'indicazione degli atti in cui era stata sollevata. Ha quindi ritenuto che le censure introducessero questioni nuove non ammissibili in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che, quando una questione giuridica che implica accertamenti di fatto non sia stata trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve allegare non solo di averla dedotta nei giudizi di merito, ma anche indicare specificamente in quale atto processuale lo abbia fatto; in difetto, la censura è inammissibile perché nuova. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.700,00 di cui euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori e spese generali, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la violazione denunciata non è stata accolta perché le circostanze fattuali su cui si fondava la censura non risultavano trattate in sentenza e non era stata dimostrata la loro rituale deduzione nei gradi di merito
art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989
la sua invocazione in cassazione è stata ritenuta inammissibile perché presupponeva accertamenti di fatto specifici non risultanti né dalla sentenza né dall'atto di ricorso, e mancava l'indicazione della previa deduzione nei gradi di merito
l. n. 389/1989
richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 338/1989
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile la deduzione di una questione nuova che richieda accertamenti di fatto non affrontati dalla sentenza impugnata, se il ricorrente non indica specificamente di averla già sollevata nei precedenti gradi di giudizio e in quale atto processuale.
- Quando la censura si fonda su circostanze fattuali decisive, il ricorso per cassazione deve contenere una puntuale allegazione della loro deduzione nel giudizio di merito; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- La contestazione della pretesa contributiva, in cassazione, non può essere accolta se presuppone verifiche fattuali sulla platea dei lavoratori, sulle retribuzioni concretamente corrisposte e sull'applicabilità temporale della disciplina collettiva che non risultano già oggetto di accertamento nei gradi precedenti.
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