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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29100/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/11/2022 che ha revocato, con efficacia ex tunc, l'affidamento in prova al servizio sociale per un episodio di detenzione a fine di spaccio di cinque involucri contenenti cocaina. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva un unico motivo: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'estensione della revoca, rilevando che il Tribunale non aveva acquisito relazioni sul percorso di trattamento e sull'evoluzione della personalità, che in sede di convalida dell'arresto erano stati concessi gli arresti domiciliari (segno, secondo la difesa, della non sistematicità nell'attività di spaccio) e che una perizia tossicologica attestava la qualità di cronico assuntore, elementi che avrebbero giustificato una valutazione meno severa sulla decorrenza della revoca

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia esercitato correttamente la discrezionalità di merito nel ritenere che la condotta (possesso complessivo di 203,5 grammi di cocaina) fosse di gravità tale da manifestare l'assenza ab initio di adesione al percorso rieducativo, giustificando la revoca dell'affidamento con efficacia ex tunc. La Corte ha inoltre ritenuto le censure del ricorrente meramente confutative e aspecifiche, non idonee a sindacare il giudizio discrezionale del Tribunale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma richiamata per delimitare l'oggetto del motivo di impugnazione (vizi della motivazione); la Corte richiama che le censure erano confutative e aspecifiche e pertanto non idonee ai sensi di questa previsione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare la forma e l'estensione della enunciazione del motivo nell'atto di impugnazione, consentendo una motivazione sintetica nei limiti strettamente necessari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso, ivi compreso l'onere delle spese e il versamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata dalla Corte per imporre l'ammenda di euro 3.000,00

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 29/10/1987

    Richiamata per i principi di proporzionalità e adeguatezza nella valutazione della decorrenza degli effetti di una revoca; giustifica la possibilità di pronunciare la revoca ex tunc quando emerga che il comportamento del condannato dimostra inesistenza ab initio dell'adesione al processo rieducativo

  • Giurisprudenza consolidata della Cassazione

    es. Sez.1, n. 4687 del 27/11/2019; Sez.1, n. 13376 del 18/2/2019; Sez.1, n. 23943 del 13/6/2001

    Principio secondo cui la revoca dell'affidamento non deriva automaticamente da una violazione ma dalla valutazione di merito che la condotta sia incompatibile con la prosecuzione della misura; la revoca ex tunc è prevista quando il comportamento dimostra la mancata adesione al percorso fin dall'inizio

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova è una valutazione di merito largamente discrezionale: non si verifica automaticamente per ogni violazione, ma quando il giudice ritenga la condotta incompatibile con la prosecuzione della misura
  • La revoca con efficacia ex tunc è ammissibile quando il comportamento del beneficiario dimostra che non vi fu mai una reale adesione al percorso rieducativo (inesistenza ab initio)
  • La quantità e le modalità del possesso di stupefacente possono essere valutate dal giudice come indizio di inserimento stabile in un contesto di spaccio e non come mera detenzione occasionale
  • In Cassazione non è consentito un sindacato di merito sul giudizio discrezionale del tribunale: censure meramente confutative o aspecifiche sono insufficienti per ribaltare la decisione
  • La mancanza di relazioni sul percorso di trattamento può essere rilevante ma non è necessariamente decisiva se il fatto contestato è di tale gravità da giustificare la revoca ex tunc
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile possono essere disposte condanne alle spese e l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; valutare la concretezza e specificità delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione

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