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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00566/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non risulta dalla pronuncia un annullamento della decisione di merito, che resta quindi ferma quanto alla responsabilità già affermata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 24 marzo 2025. Con il primo motivo ha lamentato la mancata riqualificazione del fatto da ricettazione a furto, deducendo che il giudice di merito avrebbe dovuto derubricare il reato contestato; la censura è stata ritenuta reiterativa di doglianze già esaminate e disattese in appello, oltre che manifestamente infondata. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché la motivazione di merito sul punto non presentava evidenti illogicità.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    norma di riferimento per il reato di ricettazione, rispetto al quale era chiesta la derubricazione in furto.

  • art. 624 c.p.

    norma di riferimento per il reato di furto, invocata come diversa qualificazione giuridica del fatto.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo con cui l'imputato chiede la riqualificazione da ricettazione a furto quando la stessa derubricazione sia stata formulata in appello in modo generico e manchino indicazioni circostanziate, provenienti anche dall'imputato, idonee a dimostrare che il possesso del bene derivi dalla precedente commissione di un furto.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti del controllo sulla motivazione: non occorre che il giudice di merito esamini analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente che valorizzi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con conseguente superamento implicito degli altri.
  • Quando i motivi di ricorso si risolvono nella riproposizione di doglianze già disattese dal giudice di merito e non evidenziano illogicità manifeste della motivazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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