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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31467/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Fondazione Enpam impugnava la decisione della Corte d'Appello di Roma che aveva rideterminato il contributo previdenziale previsto dall'art. 1, comma 39, legge n. 243/2004, calcolandolo sul 2% del fatturato commisurato ai compensi liquidati ai medici per le prestazioni effettivamente rese in regime di collaborazione libero-professionale. Enpam sosteneva che la norma richiede il calcolo sul "fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche" prodotto per conto del Servizio Sanitario Nazionale e non sui soli compensi erogati ai professionisti, per cui la Corte territoriale avrebbe interpretato la legge in contrasto con la lettera e la logica della disposizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Fondazione Enpam, ha cassato la sentenza impugnata della Corte d'Appello e, decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione del Centro di Medicina Nucleare San Gaetano confermando il decreto ingiuntivo n. 8769/2011. La Corte ha chiarito che la base di calcolo del contributo del 2% è il fatturato annuo riferibile alle prestazioni specialistiche rese e rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale con l'apporto di medici o odontoiatri in collaborazione autonoma, applicando l'abbattimento forfettario previsto per materiali e spese generali (D.P.R. nn. 119 e 120 del 1988), ed escludendo il fatturato relativo a prestazioni senza apporto medico.

Norme richiamate

  • legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39

    «le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Enpam, un contributo pari al 2% del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato all'attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale»

    La Corte interpreta la norma come richiedente che la base imponibile sia il "fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche" prodotte con l'apporto di medici/odontoiatri e rimborsate dal SSN; non va confusa con i soli compensi erogati ai professionisti. L'obbligo di indicare i nominativi delimita il perimetro del fatturato rilevante.

  • decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (artt. richiamati: 8-quinquies, 8-sexies, 15-nonies)

    Richiamato dalla doglianza e dalla giurisprudenza di riferimento: la norma del 2004 ha innovato (o integrato) il sistema di contribuzione previsto da tale decreto, con riferimento specifico alla posizione dei medici specialisti esterni e al regime delle società accreditate.

  • decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (modifiche al d.lgs. n. 502/1992)

    Indicato come testo che ha inciso sulle disposizioni organizzative e contributive del d.lgs. n. 502/1992; la Corte lo richiama nel contesto delle norme di sistema che regolano le società accreditate e l'obbligazione contributiva.

  • D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 e n. 120

    Previsione dell'abbattimento forfettario per costo dei materiali e spese generali da applicare nel calcolo della base imponibile del contributo, come indicato dalla Corte nella determinazione del criterio di computo del 2%.

Massime di principio

  • La base imponibile del contributo del 2% per le società accreditate va individuata nel fatturato annuo riferibile a prestazioni specialistiche rese per il SSN e aventi l'apporto di medici o odontoiatri, non nei soli compensi corrisposti ai professionisti.
  • Bisogna escludere dal computo del contributo il fatturato relativo a prestazioni specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri (attività non mediche o servizi diversi non pertinenti alla prestazione specialistica medica).
  • Nel calcolo della base imponibile va applicato l'abbattimento forfettario per materiali e spese generali previsto dalla normativa (D.P.R. nn. 119 e 120/1988).
  • L'obbligo per le società di indicare nominativi dei medici che hanno contribuito alla produzione del fatturato serve a delimitare e ripartire correttamente la percentuale contributiva; la verifica delle dichiarazioni societarie è quindi centrale in caso di contestazione.
  • In presenza di ambiguità normativa, l'interpretazione preferibile è quella che limita la contribuzione alle prestazioni effettivamente mediche per evitare indebite estensioni della base imponibile su ricavi non collegati all'attività professionale medica.
  • In casi simili, l'analisi documentale deve concentrarsi su: (a) natura delle prestazioni fatturate e loro rimborso dal SSN; (b) esistenza dell'apporto professionale dei medici/odontoiatri; (c) eventuale applicazione dei forfettari per materiali/spese; (d) corrispondenza tra fatturato contestato e nominativi comunicati dalla società.

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