Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23025/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che ha confermato/reiniziato la responsabilità penale per il reato di furto di un telefono cellulare (artt. 110, 624, 625 n.7 c.p.). Due motivi principali: 1) vizio di applicazione della legge penale e carenza di motivazione nella valutazione della prova, poiché la condanna si sarebbe basata su una deposizione oculare non corroborata da ricognizione fotografica e su immagini di videosorveglianza non nitide; 2) eccessività della pena per aver applicato immotivatamente la recidiva specifica e reiterata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità e come mera reiterazione della critica gi già esaminata e rigettata in sede di merito, osservando che la valutazione probatoria (immagini video ritenute sufficientemente chiare, deposizione del teste oculare Galoppini Nicò e corrispondenze negli indumenti indossati dall'imputato) era motivata e immune da illogicità. Ha invece accolto il secondo motivo, constatando che la Corte d'appello non ha fornito una motivazione specifica circa l'applicazione della recidiva: la recidiva esaltativa, pur facoltativa, richiede motivazione puntuale che valuti non solo l'esistenza formale di precedenti ma anche la ripetizione come indice di pericolosità (natura e omogeneità dei reati, distanza temporale, occasionalità, livello di offensività, ecc.). Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della recidiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 110, 624, 625 n.7

    Norme sostanziali relative al concorso di persone in reato (art.110) e al reato di furto (art.624) con l'aggravante tipica prevista dall'art.625 n.7; la Corte ha confermato che l'impianto contestuale dei reati era coerente con la ricostruzione di merito.

  • Decreto-legge n.137/2020, art.23, comma 8 (conv. L. 176/2020) e Decreto-legge n.228/2021, art.16, comma 1 (conv. L. 15/2022)

    Richiamate come base normativa per il procedimento trattato in forma cartolare (decisione senza discussione orale), le norme giustificano il rito cartolare utilizzato dalla Corte per la trattazione del ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n.5859 del 27/10/2011; Sez. 6, n.16244 del 27/02/2013; Sez. 7, n.14140 del 9/2/2018; Sez. 2, n.28872 del 2/7/2020)

    Principio consolidato richiamato dalla Corte: l'esaltazione della recidiva (anche se facoltativa) richiede motivazione specifica che valuti la pericolosità effettiva del reo, considerando natura e omogeneità dei precedenti, distanza temporale, occasionalità della ricaduta e ogni altro indice della personalità del reo.

Massime di principio

  • Lamentare genericamente la mancanza di prova nel ricorso per cassazione spesso porta all'inammissibilità: le critiche alla valutazione del materiale probatorio devono essere specifiche e mirate a vizi di motivazione o di diritto, non semplici richieste di rilettura del fatto.
  • Se la decisione di merito ha motivato in modo coerente la valutazione di immagini di videosorveglianza e deposizioni oculari, la Cassazione difficilmente annulla per rivalutazione del merito a meno che non emerga palese illogicità o violazione di legge.
  • L'applicazione della recidiva (soprattutto se esaltativa) richiede sempre una motivazione puntuale: il giudice deve valutare non soltanto l'esistenza formale di precedenti, ma anche la loro rilevanza concreta come indice di pericolosità sociale, considerando natura, omogeneità, distanza temporale e occasionalità delle condotte.
  • La mancata motivazione specifica sull'incidenza della recidiva espone la sentenza ad annullamento parziale e a rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio.
  • Per difendersi efficacemente da un'aggravante legata alla recidiva, il ricorrente dovrebbe evidenziare l'assenza di valutazione degli elementi di personalità e comportamento (es. lunga distanza temporale dai precedenti, episodicità, assenza di sistematicità), oppure dimostrare errori formali nella ricostruzione dei precedenti.
  • In processi fondati su filmati e identificazioni oculari, chi contesta la prova dovrebbe fornire elementi concreti (es. difetti nell'acquisizione video, incongruenze temporali, assenza di procedure di ricognizione) per superare il filtro di ammissibilità in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.