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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03022/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre esclusa la liquidazione delle spese in favore della parte civile, poiché la sua memoria era stata depositata tardivamente. La decisione di merito di condanna per tentata violenza privata è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento per tentata violenza privata. Con un unico motivo ha censurato la motivazione sul ragionamento probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità, contestando la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri elementi di prova. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza fosse, in realtà, una critica di merito non deducibile in sede di legittimità perché riproduceva argomentazioni già svolte in appello e disattese dal giudice di merito; ha inoltre giudicato il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era logica e coerente, e che le dichiarazioni della persona offesa erano state ritenute attendibili e riscontrate da altre testimonianze. La memoria della parte civile è stata considerata tardiva ai sensi dell'art. 611 c.p.p. e quindi non valutabile neppure ai fini delle spese.

Norme richiamate

  • art. 611 c.p.p.

    La memoria della parte civile depositata oltre il termine non può essere presa in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o della prova, quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente e non manifestamente illogica.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se ripropone, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, doglianze già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • La credibilità della persona offesa può fondare il giudizio di responsabilità quando il giudice di merito ne evidenzi coerenza, assenza di incertezze e riscontri esterni nelle altre prove testimoniali.
  • La tardività degli atti difensivi della parte civile impedisce la loro considerazione nel giudizio di legittimità e preclude la liquidazione delle relative spese.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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