Cassazione Penale, Sentenza n. 31159/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto la continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. con rideterminazione della pena unica. Il Procuratore denunciava la violazione del principio del ne bis in idem e la errata applicazione dell'art. 666 c.p.p., sostenendo che i medesimi reati erano già stati oggetto di precedente istanza di applicazione della continuazione rigettata con ordinanza del 22 giugno 2021, divenuta definitiva il 3 dicembre 2021, e che la nuova istanza non allegava alcun elemento nuovo o diversa questione giuridica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che la precedente ordinanza di rigetto, divenuta irrevocabile, precludeva la rinnovata domanda priva di novità. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per il seguito. Il principio del ne bis in idem e la regola di preclusione processuale in sede esecutiva sono stati ritenuti applicabili: una richiesta meramente reiterativa basata sui medesimi elementi è inammissibile finché non emergano nuovi fatti o nuove questioni giuridiche.
Norme richiamate
Norma sulla continuazione come titolo dell'istanza introdotta; la Corte ha ritenuto che l'istanza ex art. 671 era meramente reiterativa rispetto a precedente istanza già rigettata.
Richiamata dal ricorrente come norma eventualmente erroneamente applicata dal giudice dell'esecuzione; dalla decisione emerge che la Corte non ha basato la pronuncia su una diversa interpretazione di tale norma ma sulla preclusione derivante dal ne bis in idem.
Richiama il principio del ne bis in idem: la Corte ha esteso il principio come regola generale applicabile anche in sede esecutiva per impedire la riformulazione di istanze già definitivamente rigettate quando fondate sugli stessi elementi.
art. 606, comma secondo, cod. proc. pen.
Richiamato per dire che la preclusione processuale può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione secondo le regole dell'impugnazione.
Massime di principio
- Una ordinanza definitiva del giudice dell'esecuzione che rigetta una richiesta di riconoscimento della continuazione preclude la riproposizione della medesima istanza priva di nuovi elementi o nuove questioni giuridiche.
- Il principio del ne bis in idem opera anche in sede esecutiva: non è ammessa la mera reiterazione di una domanda già esaminata e respinta nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto.
- Per rinnovare validamente una istanza sulla stessa materia occorre allegare e documentare novità rilevanti, ovvero elementi di fatto sopravvenuti o preesistenti ma non precedentemente considerati, oppure prospettare questioni giuridiche nuove.
- Il giudice dell'esecuzione deve rilevare l'inammissibilità dell'istanza reiterativa e non procedere a riesame sostanziale quando manca il novum; l'omessa rilevazione può determinare l'annullamento dell'atto da parte della Corte di cassazione.
- La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio la preclusione processuale e annullare senza rinvio quando la riproposizione risulta evidente e non sono indicate nuove circostanze.
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