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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32081/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 26/09/2024. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano due, ma trattati unitariamente perché riproducevano un unico motivo già dedotto in appello. Essi censuravano, in sostanza, la valutazione circa la pertinenzialità di alcuni arnesi rispetto al reato di furto e la valutazione della maggiore o minore rilevanza della fattispecie ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte li ha ritenuti generici e, soprattutto, inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i due motivi, oltre a essere generici e ripetitivi, richiedevano apprezzamenti di fatto estranei al sindacato di legittimità, come la pertinenzialità degli arnesi rispetto al furto e la valutazione della rilevanza del fatto ai fini della particolare tenuità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato solo indirettamente attraverso il riferimento alla particolare tenuità del fatto; la Corte non ne affronta il merito, ma afferma che la relativa valutazione, nel caso concreto, implicherebbe un riesame di fatto non consentito in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che, sotto veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale compiuta dai giudici di merito.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente ripetitivi di doglianze già formulate in appello; la loro genericità può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
  • La valutazione della pertinenzialità di oggetti o arnesi rispetto alla commissione del reato è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura richiede una rivalutazione del compendio probatorio.
  • Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto presuppone apprezzamenti fattuali e discrezionali che, se correttamente motivati nei gradi di merito, non possono essere sostituiti da una diversa lettura in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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