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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10880/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rimborso dei dazi doganali versati sulle importazioni di mobility scooter effettuate tra il 2013 e il 2016: ADM aveva classificato i veicoli alla voce NC 8703 (dazio 10%), mentre PMP sosteneva la corretta classificazione alla voce NC 8713 (esente dazio per destinazione a soggetti invalidi). La CTR aveva accolto l'appello di PMP ritenendo che la presenza di un piantone centrale non escludesse la destinazione principale a soggetti invalidi. ADM impugnava in Cassazione sostenendo che la CTR non aveva applicato e valutato il Regolamento CE n. 718/2009 e non aveva esaminato le caratteristiche tecniche dei singoli modelli, omettendo fatti decisivi e violando le regole di classificazione della nomenclatura combinata e la giurisprudenza comunitaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di ADM, ritenendo che la CTR avesse basato la propria decisione sulla sola esistenza del piantone centrale senza valutare le caratteristiche oggettive e le proprietà dei singoli mezzi alla data di importazione né tener conto del Regolamento CE n. 718/2009. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte ha disposto inoltre che si proceda per le spese del presente giudizio.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2658/87

    Istituisce la tariffa doganale d'uso integrata; la classificazione tariffaria deve seguire le regole della nomenclatura combinata stabilite da questo regolamento

  • Regolamento (CE) n. 1810/2004

    Aggiornamento della tariffa; rilevante nell'ambito del quadro normativo della nomenclatura combinata

  • Regolamento (CE) n. 718/2009

    Contiene modifiche e note esplicative rilevanti per la classificazione dei mobility scooter; la Corte ha ritenuto che la CTR non lo avesse adeguatamente considerato e che alcune caratteristiche indicate dal regolamento possano escludere l'applicazione della voce 8713

  • Sentenza Corte di giustizia UE, causa C-198/15

    26 maggio 2016, Invamed Group Ltd ed altre

    Stabilisce che, ai fini della classificazione tariffaria, rileva l'uso previsto del prodotto, valutato sulle caratteristiche e proprietà oggettive alla data di importazione, e non l'uso possibile. La Corte di Cassazione applica questo principio richiedendo la valutazione delle caratteristiche oggettive dei singoli veicoli

  • art. 113 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla correttezza dei criteri di interpretazione e applicazione delle norme proceduralmente rilevanti nel giudizio di legittimità

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.

    Fondamento dei motivi di cassazione: n.3 per violazione di norme di diritto (errata applicazione del regolamento e della nomenclatura), n.5 per omesso esame di fatto decisivo (caratteristiche tecniche di ciascun modello)

Massime di principio

  • La classificazione doganale si fonda sull'uso previsto del prodotto, valutato sulle caratteristiche e proprietà oggettive alla data di importazione, non sull'uso eventualmente possibile.
  • Il giudice deve esaminare le caratteristiche tecniche di ciascun modello importato: non è sufficiente basare la classificazione su un singolo elemento (es. la presenza di un piantone centrale).
  • Le note esplicative e i regolamenti comunitari che modificano la nomenclatura combinata (es. Reg. CE 718/2009) sono vincolanti e devono essere valutati dal giudice nazionale nella classificazione tariffaria.
  • Se la normativa comunitaria e la giurisprudenza dell'UE indicano criteri oggettivi, il giudice nazionale non può sostituirsi a tali criteri con valutazioni soggettive o generiche sulla destinazione d'uso.
  • Se un giudice di merito omette l'esame di fatti tecnici determinanti o non considera regolamenti applicabili, la Cassazione può cassare e rinviare per un nuovo esame.
  • In controversie doganali relative a beni medicali o per persone con disabilità, occorre verificare contestualmente le condizioni e le prove che dimostrino la destinazione principale o le caratteristiche oggettive richieste dalla voce tariffaria favorevole.

Testo integrale

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