Cassazione Civile, Sentenza n. 10887/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Ufficio impugnava la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello perché, a suo avviso, non era stata depositata nei termini la copia della ricevuta di spedizione della raccomandata con cui era stato notificato l'appello. La questione giuridica centrale riguardava se il termine di 30 giorni per la costituzione (art. 22 D.Lgs. 546/1992) decorra dalla spedizione o dalla ricezione della raccomandata e se il deposito della ricevuta di spedizione (o di altro documento equipollente) debba essere necessariamente contestuale alla costituzione in giudizio ovvero possa essere effettuato successivamente purché entro il termine perentorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato il principio secondo cui, nel processo tributario, il termine di 30 giorni previsto dall'art. 22 D.Lgs. n. 546/1992 per la costituzione decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla data di spedizione. Ha inoltre stabilito che il depositare la ricevuta di spedizione o un atto equipollente non è obbligatoriamente da farsi contestualmente alla costituzione: è sufficiente che l'atto equipollente che prova la tempestiva ricezione del plico sia depositato entro il termine perentorio di 30 giorni; se tale prova (es. avviso di ricevimento attestante ricezione entro il termine) è presente, essa surroga la ricevuta di spedizione. Pertanto la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata per nuovo esame, con condanna alle spese come da decisione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 22, comma 1
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato ... ovvero copia del ricorso ... con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo ...
Il termine per depositare la documentazione indicata dal comma 1 è perentorio e decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario; l'obbligo di deposito dei documenti richiesti riguarda il periodo dei 30 giorni e non impone che la ricevuta di spedizione sia depositata necessariamente in modo contestuale alla costituzione in giudizio
D.Lgs. n. 546/1992, art. 22, comma 5
Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
Il comma 5 individua il fascicolo di costituzione e non deve essere letto come imposizione di contestualità assoluta dei depositi; 'unitamente' non equivale necessariamente a 'contestualmente' sotto pena d'inammissibilità
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 2
Richiamato dalla CTR come norma rilevante per le notificazioni e i termini; nella fattispecie il suo richiamo è stato valutato insieme ad art. 22 ma la Cassazione ha precisato l'interpretazione prevalente sul decorso del termine dalla ricezione
D.Lgs. n. 546/1992, art. 16, comma 5
Richiamato nel motivo di ricorso; non centrale nella motivazione decisoria ma parte del quadro normativo relativo ai termini e alle notificazioni
Codice di procedura civile, artt. 137 e ss.
Norme richiamate per la disciplina generale della notificazione; la sentenza conferma che, nel processo tributario, si applicano i principi relativi alla notificazione per raccomandata con A/R interpretati alla luce della giurisprudenza della Cassazione
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Fondamento del motivo di cassazione (violazione di norme processuali) utilizzato per impugnare la decisione della CTR
Giurisprudenza: Sez. U, Sent. n. 13452/2017
Principio chiave: il termine di 30 giorni per la costituzione nel processo tributario decorre dalla ricezione del plico e non dalla spedizione; l'avviso di ricevimento può surrogare la ricevuta di spedizione se la data di spedizione è asseverata dall'ufficio postale con timbro meccanografico o se l'agente postale certifica la ricezione entro il termine (c.d. 'prova di resistenza')
Giurisprudenza: Sez. 5, Sent. n. 31879/2022
Conferma che, se i documenti probatori (ricevuta di spedizione o elenco timbrato) vengono prodotti solo dopo il decorso del termine perentorio, non possono sanare l'inammissibilità; dunque la produzione tardiva non cura la mancata prova tempestiva della spedizione/riconsegna
Massime di principio
- Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 22 D.Lgs. 546/1992 per la costituzione nel processo tributario decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla data di spedizione.
- La prova della tempestiva notificazione può essere fornita mediante l'avviso di ricevimento che attesti la ricezione entro il termine: tale avviso può surrogare la ricevuta di spedizione quando la data di ricezione è certificata dall'agente postale (c.d. 'prova di resistenza') o l'avviso riporta la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale con timbro meccanografico.
- Non è obbligatorio che la ricevuta di spedizione o altro documento equipollente sia depositato contestualmente alla costituzione in giudizio: è sufficiente che la prova della tempestiva ricezione sia depositata entro il termine perentorio di 30 giorni; tuttavia la produzione di detti documenti dopo il decorso del termine non sana l'inammissibilità.
- In presenza di avviso di ricevimento privo di timbratura o asseverazione, la data manoscritta può avere valore solo indiziario; è preferibile ottenere e conservare documentazione postale con timbratura meccanografica o certificazione dell'agente postale.
- Pratica consigliata: al fine di evitare il rischio di inammissibilità, notificare con raccomandata tracciabile, annotare il numero di raccomandata e depositare subito, o comunque entro i 30 giorni dalla ricezione, la ricevuta di spedizione, l'avviso di ricevimento timbrato o altra certificazione dell'ufficio postale; se possibile, produrre la documentazione probatoria contestualmente alla costituzione.
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