Cassazione Penale, Ordinanza n. 33487/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la responsabilità per offese rivolte ad agenti di polizia in occasione di un atto d'ufficio. Il ricorrente ha riproposto censure sulla valutazione del compendio probatorio e sulla qualificazione offensiva delle espressioni utilizzate, sostenendo in sostanza che la motivazione della Corte territoriale fosse erronea. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo affetto da genericità assoluta, osservando che la sentenza impugnata aveva già motivato in modo congruo sui punti devoluti, in particolare sulla presenza di altre persone al momento delle offese, sul carattere offensivo delle frasi e sulla loro correlazione con un atto dell'ufficio; il ricorso non evidenziava specifici profili di manifesta illogicità o travisamento della prova.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La doglianza è affetta da genericità assoluta se non indica puntualmente profili di manifesta illogicità della motivazione o specifici travisamenti della prova.
- Quando la sentenza di merito ha motivato in modo congruo sui fatti decisivi devoluti, la Cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del compendio probatorio in assenza di vizi argomentativi specifici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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