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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27959/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

La vicenda riguarda una persona condannata che stava eseguendo la pena in affidamento in prova al servizio sociale. Il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato estinta la sola pena detentiva, non la pena pecuniaria, e ogni effetto penale della condanna, nell'ambito del procedimento di verifica dell'esito della misura. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure di nullità/carenza assoluta di motivazione: con il primo motivo ha lamentato che il tribunale avesse aderito integralmente alla proposta del magistrato di sorveglianza senza valutare la documentazione relativa alla situazione reddituale della condannata; con il secondo ha contestato anche il provvedimento del magistrato di sorveglianza, redatto in forma di modulo prestampato e privo di reale motivazione, con cui si era proposta la declaratoria di estinzione della sola pena detentiva assumendo la capacità della condannata di pagare la pena pecuniaria. Il Procuratore generale ha chiesto invece di riqualificare il ricorso come opposizione e di trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi sulla motivazione dell'ordinanza. Ha ritenuto che il rimedio correttamente esperibile contro il provvedimento del tribunale di sorveglianza in materia di esito dell'affidamento in prova al servizio sociale sia l'opposizione davanti allo stesso tribunale, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, c.p.p. Ha quindi qualificato il ricorso per cassazione come opposizione, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis, e ha disposto la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza di Genova perché provveda sull'opposizione nel contraddittorio delle parti. La Corte ha precisato che ciò vale anche se il giudice dell'esecuzione abbia provveduto irritualmente con forme camerali, e che la propria valutazione sul ricorso è preclusa.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen.

    richiamato solo come base dell'affidamento in prova al servizio sociale in esecuzione.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore

    individua il rimedio dell'opposizione contro il provvedimento de plano del giudice dell'esecuzione.

  • art. 678, comma 1-bis, c.p.p.

    il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    estende alla materia dell'esito dell'affidamento in prova il procedimento senza formalità con opposizione davanti al medesimo giudice.

  • art. 666 c.p.p.

    è il modello procedurale seguito dopo l'opposizione, con fissazione dell'udienza e contraddittorio tra le parti.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    consente la riqualificazione dell'impugnazione secondo la sua effettiva natura, in applicazione del principio di conservazione degli atti.

Massime di principio

  • In materia di affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che decide sull'esito della misura è impugnabile con opposizione davanti allo stesso tribunale, non con ricorso diretto per cassazione.
  • Se un ricorso per cassazione è proposto contro un provvedimento per il quale la legge prevede l'opposizione, l'impugnazione deve essere riqualificata come opposizione quando ne ricorrano i presupposti, per effetto del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
  • La riqualificazione del mezzo di impugnazione opera anche quando il giudice dell'esecuzione abbia adottato il provvedimento in forme camerali non corrette; ciò che rileva è la natura sostanziale del provvedimento, non la veste formale.
  • Quando il provvedimento riguarda contestualmente gli effetti derivanti dall'esito della misura alternativa e la valutazione sulla pena pecuniaria, se esso è inserito nel medesimo procedimento sull'esito dell'affidamento, resta applicabile il rimedio dell'opposizione davanti al tribunale di sorveglianza.
  • Una volta qualificata l'impugnazione come opposizione e disposto il rinvio degli atti al giudice competente, la Corte di cassazione non può esaminare i motivi di merito relativi alla motivazione del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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