Cassazione Civile, Ordinanza n. 29790/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione all'esecuzione respinta nei precedenti gradi, proposta da una società che aveva contratto due mutui fondiari e da due garanti personali e reali. Gli opponenti sostenevano la nullità dei mutui per mancanza o illiceità della causa, deducendo che l'operazione finanziaria fosse in realtà un complesso negoziale atipico finalizzato a soddisfare un'esposizione debitoria pregressa verso la stessa banca, riferibile a una diversa società in liquidazione, con effetto di sostituire un credito chirografario con uno assistito da garanzie ipotecarie e personali, in pregiudizio della par condicio creditorum e per elusione della disciplina revocatoria fallimentare. Contestavano inoltre che la banca avesse imposto l'operazione minacciando la revoca degli affidamenti e aveva violato la buona fede contrattuale. Nel ricorso per cassazione venivano articolati tre motivi: 1) omesso esame della natura unitaria e atipica dell'operazione negoziale; 2) violazione degli artt. 1343, 1344 e 1345 c.c. in relazione all'art. 67 l. fall., per illiceità della causa in frode alla revocatoria e alla par condicio creditorum; 3) violazione degli artt. 1322, comma 2, e 1418 c.c., per avere escluso la nullità per difetto di causa di un'operazione ritenuta vantaggiosa solo per la banca. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la sentenza impugnata non aveva negato l'interesse delle mutuatrici all'operazione, ma aveva escluso la coazione morale e, soprattutto, aveva correttamente qualificato il mutuo solutorio secondo la giurisprudenza di legittimità, poi confermata dalle Sezioni Unite, secondo cui il mutuo si perfeziona quando la somma è messa nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito, a prescindere dal successivo impiego per estinguere debiti pregressi. Tale destinazione delle somme è un fatto ulteriore e distinto, che non incide sulla causa del mutuo, né ne determina nullità; al più, se l'operazione concreti un mezzo anomalo di pagamento o un atto in frode ai creditori, il rimedio è quello dell'inefficacia revocatoria e non della nullità. L'infondatezza del terzo motivo ha reso assorbito il primo. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza di primo grado e della decisione d'appello: i giudici di merito avevano escluso la lesione della par condicio creditorum sul rilievo che i creditori della società debitrice originaria avevano comunque beneficiato dei versamenti effettuati. Il ricorso è quindi stato rigettato; le spese sono state compensate per la sopravvenienza dell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. È stato altresì disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo e controverso
La censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stata ritenuta inidonea perché non colpiva la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
La causa illecita richiede contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume; nel caso di mutuo solutorio la destinazione delle somme a estinzione di debiti pregressi non integra, di per sé, illiceità della causa.
L'elusione della disciplina revocatoria può rilevare sul piano dell'inefficacia/revocabilità dell'operazione, non come causa di nullità del mutuo.
Il motivo illecito rileva solo nei limiti in cui assuma carattere determinante e comune; nella fattispecie non è stata ravvisata una nullità negoziale.
La meritevolezza dell'operazione va valutata senza confondere il giudizio sulla validità del contratto con l'eventuale abuso concreto dello strumento negoziale.
La nullità per difetto o illiceità della causa è esclusa quando il mutuo sia validamente perfezionato mediante accredito, restando autonomo l'eventuale utilizzo delle somme.
La possibile elusione della revocatoria fallimentare non determina nullità del contratto, ma eventualmente inefficacia revocatoria dell'atto o del pagamento.
Il mutuo solutorio, se sussistono i requisiti del titolo esecutivo, costituisce valido titolo esecutivo anche quando le somme siano immediatamente destinate a ripianare esposizioni pregresse.
Il mutuo fondiario resta contratto tipico di finanziamento a medio-lungo termine garantito da ipoteca di primo grado, e la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi non ne determina nullità.
art. 2 l. 8 agosto 1977, n. 546
Richiamata come esempio di tipizzazione legislativa della destinazione delle somme a estinzione di passività pregresse in talune figure di finanziamento.
art. 43 d.l. 18 novembre 1966, n. 976
Richiamata come esempio di disciplina legislativa che contempla la destinazione del finanziamento al rimborso di debiti preesistenti.
art. 16 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765
Richiamata come ulteriore esempio di previsione normativa di impieghi vincolati del finanziamento.
Massime di principio
- Nel mutuo, la causa del contratto si perfeziona con la messa della somma nella disponibilità giuridica del mutuatario, normalmente mediante accredito, senza che rilevi il successivo impiego delle somme per pagare debiti pregressi.
- Il c.d. mutuo solutorio non configura una figura contrattuale atipica né un mutuo di scopo: la destinazione delle somme a estinzione di esposizioni pregresse è un fatto successivo e autonomo, estraneo alla causa del mutuo.
- L'eventuale finalità di eludere la revocatoria fallimentare o di incidere sulla par condicio creditorum non determina, di per sé, nullità per illiceità della causa; il rimedio ordinario è l'inefficacia revocatoria, non la caducazione del contratto.
- La violazione della buona fede contrattuale, ove sussistente, non comporta automaticamente la nullità del contratto, ma può dare luogo, al più, a responsabilità risarcitoria.
- In sede di impugnazione, la censura deve aggredire la ratio decidendi effettiva della sentenza di merito; la mera riproposizione dell'assunto già disatteso è insufficiente.
- Nel mutuo fondiario, la circostanza che il finanziamento sia utilizzato per estinguere debiti verso la stessa banca non incide sulla validità del contratto né trasforma l'operazione in un negozio nullo per assenza di causa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29708/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29709/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29713/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29714/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29716/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29717/2025 del 11/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →