Sentenza del 17/09/2019 n. 23073 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR della Lombardia che aveva confermato l'annullamento di quattro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008-2011, emessi per richiedere maggiori imposte in ragione del maggior valore catastale degli immobili della società. Il primo motivo riguardava l'omessa pronuncia della CTR sul gravame relativo agli immobili appartenenti a categorie catastali diverse dalla categoria D, con violazione dell'art. 112 c.p.c. Il secondo motivo denunciava la violazione del D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 3, in relazione all'efficacia temporale della nuova rendita catastale attribuita agli immobili di categoria D.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha rilevato che la CTR aveva omesso di esaminare specificamente la censura relativa agli immobili di categoria diversa da D, limitandosi a confermare indistintamente la decisione di primo grado. Ha inoltre affermato che, per gli immobili di categoria D, la nuova rendita catastale può essere applicata retroattivamente fino alla data della richiesta di accatastamento, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 3160/2011, poiché l'accatastamento era derivato da un'iniziativa della società e non da una richiesta del Comune ai sensi della L. n. 311/2004, art. 1, comma 336. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
nullità della sentenza per omessa pronunzia
Consente di denunciare in cassazione l'omessa pronuncia del giudice su una domanda o su uno specifico motivo di impugnazione.
Codice di procedura civile, art. 112
corrispondenza tra chiesto e pronunziato
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e censure ritualmente proposte, senza ometterne l'esame.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3
La base imponibile ICI degli immobili deve essere determinata secondo le regole catastali applicabili; per gli immobili di categoria D, la rendita attribuita può rilevare retroattivamente fino alla richiesta di accatastamento.
Legge n. 311/2004, art. 1, commi 336 e 337
La disciplina riguarda l'aggiornamento catastale promosso dal Comune per immobili non dichiarati o non correttamente classati. In tale specifica ipotesi, la nuova rendita opera ordinariamente ex nunc, salvo i casi di inerzia del contribuente.
Sentenza Cassazione SS.UU. n. 3160/2011
Per gli immobili di categoria D, la nuova rendita catastale si applica retroattivamente anche ai periodi anteriori, fino alla data della richiesta di accatastamento da parte del contribuente.
Sentenza Cassazione n. 4183/2019
Ha ribadito che l'applicazione ex nunc prevista dalla L. n. 311/2004 riguarda le rendite attribuite a seguito della procedura attivata dal Comune; la retroattività può operare nei casi di inerzia del contribuente e non si applica automaticamente a ogni variazione catastale.
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello omette di esaminare uno specifico motivo di impugnazione, sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. e la decisione può essere cassata con rinvio.
- In presenza di immobili appartenenti a categorie catastali diverse, il giudice deve esaminare separatamente la posizione di ciascuna categoria e non può confermare o annullare indistintamente tutti gli avvisi.
- Per gli immobili di categoria D, la rendita catastale attribuita a seguito di iniziativa del contribuente può produrre effetti retroattivi fino alla richiesta di accatastamento, con conseguenze sulla determinazione dell'ICI per le annualità precedenti.
- La disciplina della L. n. 311/2004, art. 1, commi 336 e 337, va distinta dai casi di accatastamento spontaneo: essa riguarda principalmente gli aggiornamenti richiesti dal Comune e non si applica automaticamente quando l'iniziativa proviene dal contribuente.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente l'importo dell'imposta: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Corte di cassazione.
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