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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25502/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto che aveva subito custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari per complessivi 435 giorni in relazione a contestazioni di partecipazione a associazione di tipo mafioso e di estorsione aggravata. La misura era stata inizialmente applicata per i reati di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p. e 629 e 628 c.p., aggravati ex art. 7 D.L. n. 203 del 1991. In seguito, l’ordinanza cautelare era stata annullata dal riesame per il profilo associativo, mentre sulla estorsione aggravata il procedimento cautelare era proseguito; il richiedente era poi stato condannato in primo grado e infine assolto in appello con formula piena per non aver commesso il fatto. La Corte territoriale aveva negato la riparazione ritenendo che, pur non essendo configurabile l’ingiustizia formale della detenzione per tutti i reati originariamente contestati, la condotta del richiedente avesse integrato una colpa grave ostativa: in particolare, frequentazioni abituali con esponenti della cosca camorristica, contiguità con la stessa, gestione di fatto di una società e di un bar, e soprattutto dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia ritenute mendaci o fuorvianti sulla propria effettiva qualità di gestore del bar. Secondo la Corte di appello, tali comportamenti avevano concorso a creare l’apparenza della sua partecipazione al contesto criminoso e a rendere ragionevole, per il giudice della cautela, l’adozione della misura. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione degli artt. 314 ss. c.p.p., vizio di motivazione e travisamento del fatto, sostenendo che il richiedente non fosse concorrente nell’estorsione, ma destinatario della stessa, che fosse stato lui stesso vittima dell’imposizione mafiosa sulla fornitura di caffè, che non fosse soggetto vicino ad ambienti delinquenziali e che la Corte di appello avesse valutato in modo erroneo e successivo rispetto al momento genetico della cautela, senza un concreto approfondimento sulla macroscopica colpa richiesta per precludere la riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse congrua, non illogica e correttamente ancorata al giudizio ex ante sulla condotta del richiedente, nonché che il motivo di impugnazione non si confrontasse realmente con tale ratio decidendi. La Cassazione ha ribadito che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice deve verificare se la condotta dell’istante, anche se penalmente irrilevante o successivamente smentita nel merito, abbia determinato o concorso a determinare l’apparenza di configurabilità del reato e la conseguente applicazione della misura, mediante condotte connotate da dolo o colpa grave, e che tale valutazione è autonoma rispetto a quella sulla responsabilità penale. Ha quindi confermato la statuizione di diniego della riparazione e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; il diritto è escluso se il richiedente ha dato causa o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato come parametro della legalità della misura cautelare e dell’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

  • art. 280 c.p.p.

    Richiamato come parametro della applicabilità della custodia cautelare in relazione alla gravità del reato e alla legalità della misura.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 416-bis c.p.

    Reato associativo mafioso originariamente contestato e poi escluso in sede cautelare e nel merito.

  • art. 629 c.p.

    Delitto di estorsione aggravata per il quale la misura cautelare fu inizialmente confermata in sede cautelare e poi il ricorrente fu assolto nel merito.

  • art. 628 c.p.

    Richiamato nella contestazione cautelare iniziale insieme all’estorsione aggravata.

  • art. 7 D.L. n. 203 del 1991

    Aggravante contestata in relazione al contesto mafioso della condotta.

Massime di principio

  • In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la valutazione sulla colpa grave del richiedente deve essere compiuta con giudizio ex ante e in modo autonomo rispetto al giudizio di responsabilità penale: non rileva stabilire se la condotta integri reato, ma se abbia creato l’apparenza della sua configurabilità e favorito l’adozione della misura.
  • La verifica della causa ostativa alla riparazione richiede un raffronto specifico tra la condotta del richiedente e le ragioni poste a base della cautela, considerando l’intero compendio probatorio disponibile nella fase cautelare e i fatti poi accertati o non esclusi nel giudicato assolutorio.
  • La colpa ostativa deve connotarsi per caratteri macroscopici, quali eclatante imprudenza, negligenza o violazione di regole di comportamento, idonei a rendere ragionevole l’errore del giudice della cautela.
  • Possono integrare la causa ostativa alla riparazione anche condotte tenute nel corso del procedimento, comprese dichiarazioni o comportamenti processuali che abbiano contribuito a rappresentare falsamente o in modo fuorviante la posizione dell’istante.
  • È sufficiente, ai fini dell’esclusione dell’indennizzo, che la condotta del richiedente abbia concorso sinergicamente a determinare il grave quadro indiziario che ha sorretto la custodia cautelare, anche se l’esito finale del processo sia assolutorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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