Cassazione Penale, Ordinanza n. 01294/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo rideterminato la pena applicando la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, ma aveva confermato la condanna per concorso in tentato furto pluriaggravato. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p., sostenendo che l'offerta risarcitoria di euro 700, presentata nei confronti della persona offesa, dovesse determinare l'applicazione dell'istituto estintivo. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché la condotta riparatoria era stata posta in essere solo pochi giorni prima dell'udienza di appello e comunque oltre il limite temporale richiesto dalla norma, cioè entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse manifestamente infondato, in quanto l'art. 162-ter c.p. richiede che la condotta riparatoria o l'offerta reale intervengano tempestivamente, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; un'offerta effettuata solo in prossimità del giudizio di appello non consente l'estinzione del reato. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'istituto estintivo per condotte riparatorie presuppone che la riparazione o l'offerta reale avvenga entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; non è valorizzabile se proposta solo in appello.
artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
Sono le norme incriminatrici richiamate per la condanna confermata in appello: concorso di persone, tentativo di furto e circostanze aggravanti del furto pluriaggravato.
Massime di principio
- La causa estintiva di cui all'art. 162-ter c.p. non è applicabile quando la condotta riparatoria o l'offerta risarcitoria siano poste in essere oltre il termine legale, coincidente con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
- Ai fini dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, non basta che la vittima riceva una proposta risarcitoria prima del giudizio di appello: è decisivo il rispetto del limite temporale previsto dalla norma.
- La deduzione di violazione di legge è manifestamente infondata quando contrasta apertamente con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata di legittimità.
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