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Ordinanza

Ordinanza n. 1680/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. IV, di accoglimento del ricorso di primo grado, con conseguente rivalutazione del percorso formativo ai fini della permanenza nella prima fascia delle GPS

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado proposto da una candidata e aveva disposto una rivalutazione conseguente all’annullamento dell’atto impugnato. In via incidentale, il Ministero ha chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza, deducendo la sussistenza dei presupposti cautelari. Dal testo emerge che la controversia riguarda la valutazione comparativa del percorso formativo della candidata e la sua permanenza nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto plausibile l’appello alla luce dell’orientamento più recente della Sezione in casi analoghi, valorizzando il fatto che nel caso concreto vi era stata una comparazione del percorso formativo, secondo quanto già chiarito dalla Sezione in sede cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato un grave pregiudizio per il Ministero derivante dalla rivalutazione conseguente all’annullamento disposta dal primo giudice, ritenendo recessivo l’interesse dell’appellata a permanere nella prima fascia delle GPS. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 20 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare d’appello diretta alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando il fumus boni iuris dell’appello risulta sostenuto dall’orientamento più recente della Sezione in casi analoghi e dalla concreta comparazione del percorso formativo controverso.
  • Nel bilanciamento cautelare, il grave pregiudizio derivante all’amministrazione dall’esecuzione immediata della sentenza e dalle attività di rivalutazione da essa imposte può prevalere sull’interesse del privato alla conservazione della posizione conseguita in una fascia prioritaria di graduatoria.
  • La valutazione cautelare può fondarsi sulla verifica che l’amministrazione abbia concretamente comparato i percorsi formativi, quando tale comparazione costituisce il criterio rilevante per la decisione controversa.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoAppelloTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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