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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27027/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino deducendo un unico motivo: il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione, in particolare della continuazione esterna. Dalla motivazione della Corte emerge che la difesa insisteva nel sostenere l'esistenza di un progetto criminoso unitario, ma la memoria successivamente depositata riproduceva censure già esaminate e tendeva a confondere l'identità del movente con la prova di un medesimo disegno criminoso. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse escluso in modo logico e coerente i presupposti della continuazione esterna, valorizzando il considerevole lasso temporale e l'assenza di continuità rispetto a una misura cautelare iniziata in epoca successiva al reato già giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al mancato riconoscimento della continuazione, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logica e coerente e che i presupposti della continuazione esterna erano stati correttamente esclusi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    "dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende"

    L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in base alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduca il difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione è inammissibile quando la sentenza impugnata offre una motivazione logica e coerente sui presupposti della richiesta, in particolare sulla sussistenza di un medesimo disegno criminoso.
  • Ai fini della continuazione esterna, non basta l'identità del movente: occorre la dimostrazione di un progetto criminoso unitario che colleghi i diversi reati.
  • Il considerevole lasso temporale tra i fatti e l'assenza di continuità tra le condotte possono legittimare l'esclusione della continuazione.
  • La riproposizione in memoria delle medesime censure già vagliate non consente di superare il giudizio di inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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