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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39491/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata in appello per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere riqualificata in senso più favorevole. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, da un lato, riproduceva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito; dall'altro, risultava generico e non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a base della condanna; il ricorso mirava al riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché il motivo è dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già valutate e disattese nei gradi di merito, senza offrire argomentazioni nuove o specifiche.
  • È inammissibile il ricorso che non si confronti puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolva in una critica generica.
  • La richiesta di riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 deve essere sorretta da una censura specifica e argomentata; in difetto, non può essere esaminata nel merito in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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