Ordinanza n. 1451/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, n. 1935 del 2026, relativa al sistema delineato dal decreto ministeriale n. 1115 del 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza con cui il TAR Lazio aveva deciso sulla domanda cautelare concernente il sistema disciplinato dal decreto ministeriale n. 1115 del 2025. Dal testo dell’ordinanza d’appello non risultano specificati i singoli motivi di censura, ma emerge che l’appellante contestava la legittimità del sistema, deducendone verosimilmente l’irragionevolezza o l’illogicità. Il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente le censure nella fase cautelare, rilevando la necessità della contestuale sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che l’ordinanza del TAR, ampiamente motivata, resistesse alle censure formulate. Ha ricordato che la tutela cautelare richiede congiuntamente il periculum in mora e il fumus boni iuris. Nel caso concreto, al sommario esame proprio della fase cautelare, il sistema delineato dal decreto ministeriale n. 1115 del 2025 non è apparso prima facie illogico o irragionevole; tale valutazione ha escluso la sussistenza del fumus necessario per concedere la misura cautelare. Le spese della fase d’appello sono state compensate in ragione della novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.
decreto ministeriale n. 1115 del 2025
Fonte normativa del sistema contestato; il Consiglio di Stato ha ritenuto, in sede di sommaria delibazione cautelare, che tale sistema non apparisse prima facie illogico o irragionevole.
Massime di principio
- L’accoglimento della domanda cautelare richiede la contestuale sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris; la mancanza anche di uno solo dei due presupposti impedisce la concessione della misura.
- Nel giudizio cautelare d’appello, il giudice valuta le censure mediante una cognizione sommaria e può respingere l’impugnazione quando l’ordinanza di primo grado sia adeguatamente motivata e le censure non evidenzino, prima facie, l’illegittimità dell’atto amministrativo.
- In sede cautelare, un sistema amministrativo non può essere sospeso in assenza di una manifesta illogicità o irragionevolezza desumibile dal sommario esame degli atti.
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