Cassazione Penale, Ordinanza n. 35537/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Firenze, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze il 29 aprile 2022 per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con pena di un anno e sei mesi di reclusione. Con i primi due motivi ha dedotto, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato, contestando la ricostruzione probatoria; con il terzo ha denunciato violazione dell’art. 192 c.p.p.; con il quarto ha lamentato il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In una memoria depositata il 28 agosto 2026 la difesa ha inoltre contestato l’assegnazione del ricorso alla Settima Sezione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti diretti a ottenere una non consentita rivalutazione del materiale probatorio: la sentenza d’appello aveva illustrato in modo non manifestamente illogico gli elementi da cui desumere la fittizietà del contratto e la non alterità tra le società, mentre la ricorrente aveva contrapposto una ricostruzione alternativa delle prove. Il terzo motivo è inammissibile perché la violazione dei criteri di valutazione della prova di cui all’art. 192 c.p.p. non può essere dedotta come violazione di legge nel giudizio di cassazione. Anche la censura sulle attenuanti generiche è inammissibile: la sentenza impugnata aveva escluso positivi elementi di valutazione, motivazione ritenuta sufficiente; inoltre, l’incensuratezza non è elemento valutabile a tal fine e la non particolare gravità del danno rileva nella determinazione della pena entro la cornice edittale. La Corte ha osservato che l’unicità dell’anno fiscale contestato consentiva di evitare l’applicazione delle norme sul concorso di reati. La memoria difensiva ha richiamato elementi attinenti al giudizio di responsabilità, non pertinenti alla censura sul trattamento sanzionatorio. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., l’imputata è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la decisione è stata assunta il 18 settembre 2026.
Norme richiamate
La sentenza, alle pagine 8-10, ripercorre le prove raccolte evidenziando, in modo non illogico, come dalle stesse si potesse evincere la fittizietà del contratto ma, soprattutto, la “non alterità” tra le due società
La Corte ritiene che la motivazione d’appello abbia illustrato in modo non illogico gli elementi probatori idonei a sostenere la sussistenza del reato contestato; la censura che propone una diversa lettura delle prove non consente una nuova valutazione del merito in cassazione.
La terza censura è inammissibile in quanto, per costante giurisprudenza, la violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen. (ossia dei criteri di valutazione della prova) non può essere dedotta come violazione di legge – anche processuale - nel giudizio per cassazione
La violazione dei criteri di valutazione della prova previsti dall’art. 192 c.p.p. non può essere prospettata in cassazione come violazione di legge.
Alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali e, nella fattispecie, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione il sindacato investe la tenuta logica e la giustificazione della ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito, non consente una nuova valutazione del materiale di prova né la sostituzione della ricostruzione accolta con una versione alternativa proposta dalla parte.
- La violazione dei criteri di valutazione della prova previsti dall’art. 192 c.p.p. non è deducibile come violazione di legge nel giudizio di cassazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice esclude la presenza di elementi positivi di valutazione; l’incensuratezza, da sola, non costituisce elemento valutabile a tal fine.
- La non particolare gravità del danno può essere considerata nella determinazione della pena entro la cornice edittale e non impone, per ciò solo, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
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