Cassazione Penale, Sentenza n. 24588/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza che li aveva ritenuti amministratori di fatto della Immobiliare Torricella s.r.l. e condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di beni e risorse finanziarie) e bancarotta documentale (irregolare tenuta scritture), censurando: carenza di prova e violazione del principio dell'oltre il ragionevole dubbio rispetto alla distrazione di somme; inesistenza o mancata verifica della ubicazione di due macchinari contestati; errata qualificazione come amministratori di fatto invece che dipendenti/consulenti; uso illegittimo delle dichiarazioni del coimputato Mariani senza averne chiesto l'esame; contestazione della qualificazione della bancarotta documentale (dovrebbe essere semplice) e contestazione dei conteggi sugli assegni che sarebbero restituzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure ripetitive, generiche e soprattutto rivolte alla rivalutazione del merito probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha confermato che la motivazione della Corte d'appello era congrua e logica nel valorizzare le procure, le dichiarazioni del curatore e dei testimoni e gli accertamenti sui movimenti di conto e sui macchinari. Ha richiamato il principio secondo cui la prova della distrazione di beni può desumersi dalla mancata dimostrazione della destinazione degli stessi da parte dell'amministratore e che informazioni generiche non sono sufficienti a superare tale presunzione. Ha anche ribadito che le dichiarazioni di un coimputato raccolte dal curatore sono utilizzabili se la difesa non ha chiesto l'esame del coimputato. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha confermato l'analisi del dolo generico sulla base delle modalità della condotta e dell'alterazione/omissione delle scritture. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 (per ciascuno) a titolo di contributo.
Norme richiamate
Richiamata con riferimento all'utilizzo di dichiarazioni rese da coimputato: la Corte osserva che tali dichiarazioni possono essere valorizzate se la difesa non ha chiesto l'esame del coimputato
Richiamato in relazione alle garanzie difensive; la Corte ha ritenuto inidonee le censure che non avevano chiesto l'esame del coimputato e non erano fondate su specifiche contestazioni procedurali
Norma processuale richiamata nella critica alle prove e alle modalità di utilizzazione delle dichiarazioni: la Cassazione ha ritenuto che i criteri di ammissibilità e valutazione erano rispettati
art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
La Corte ricorda che per la bancarotta documentale è richiesto il dolo generico: la consapevole e volontaria tenuta irregolare delle scritture tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio
art. 217 comma 2 legge fallimentare (bancarotta semplice)
La bancarotta semplice può essere costituita da dolo o colpa; la distinzione con la fattispecie documentale dipende dall'elemento psicologico, accertabile con inferenze logiche dalle modalità della condotta
principio dell'oltre il ragionevole dubbio
Rilevato ma non ritenuto violato: la Corte ha ritenuto che la valutazione complessiva delle prove e la motivazione della Corte d'appello fossero sufficienti a fondare la condanna
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti ma verifica la correttezza giuridica e la logica della motivazione: ricorsi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono spesso inammissibili
- La qualifica di "amministratore di fatto" si basa su elementi sintomatici di gestione reale (procure, firme su assegni, rapporti con banche, firma di contratti, disposizioni operative) e la loro valutazione in sede di legittimità è limitata se la motivazione è congrua
- La prova della distrazione di beni societari può essere desunta dalla mancata indicazione della destinazione da parte dell'amministratore; indicazioni generiche sulla ubicazione non bastano a superare la presunzione
- Le dichiarazioni rese da un coimputato a terzi (es. curatore) possono essere utilizzate purché la difesa non abbia richiesto l'esame del coimputato: l'omessa richiesta rende utilizzabili tali dichiarazioni
- Per la bancarotta documentale è necessario il dolo generico (consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale); la mera omissione o negligenza può integrare bancarotta semplice piuttosto che documentale
- I ricorsi che risultano ripetitivi, generici o che non indicano con precisione quale parte della motivazione si contesta, sono destinati all'inammissibilità
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