Cassazione Civile, Ordinanza n. 27306/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia nasceva dalla richiesta di rimborso di buoni postali fruttiferi della serie O, per i quali i titolari sostenevano di avere diritto alla riscossione secondo le condizioni originariamente stampate sul titolo. Il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione della società emittente al decreto ingiuntivo; la corte d’appello aveva confermato la decisione ritenendo inammissibile l’appello per difetto di specifica critica ai sensi dell’art. 342 c.p.c. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale aveva confermato la decisione di merito pur dichiarando di non condividerne le motivazioni e che l’atto di appello conteneva invece una puntuale censura sulla questione decisiva della pubblicità del d.m. 13 giugno 1986 e dell’idoneità della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a rendere conoscibili le variazioni peggiorative dei rendimenti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, contestando che la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale fosse insufficiente e che gravasse su di essa un onere probatorio ulteriore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., perché dalle deduzioni riprodotte risultava una critica specifica e comprensibile alla sentenza di primo grado. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, poiché dipendente dalla questione processuale accolta. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini il merito della controversia. La Corte ha inoltre richiamato, in funzione orientativa per il giudice di rinvio, il principio secondo cui l’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, nella formulazione applicabile, consente variazioni anche in pejus dei tassi dei buoni postali mediante decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con efficacia sostitutiva delle condizioni negoziali ex art. 1339 c.c.
Norme richiamate
"L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato..."
L’appello è inammissibile solo se manca una chiara individuazione delle parti della decisione impugnate e delle ragioni di censura; è sufficiente una motivazione che consenta di comprendere con precisione le questioni contestate e le relative doglianze, senza necessità di un progetto alternativo di sentenza.
art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
nella formulazione applicabile ratione temporis
La norma, come novellata, consente variazioni anche peggiorative del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi mediante decreti ministeriali da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
d.m. 13 giugno 1986
È il decreto che dispone variazioni dei rendimenti dei buoni postali fruttiferi e la cui efficacia nel rapporto è oggetto della lite.
Le disposizioni normative cogenti sostituiscono di diritto le clausole difformi inserite nelle condizioni del titolo.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, l’art. 342 c.p.c. richiede una critica specifica e intellegibile della sentenza di primo grado, con indicazione dei punti contestati e delle ragioni della censura; non è necessario formulare un "progetto alternativo di decisione".
- L’interpretazione delle norme processuali deve, per quanto possibile, favorire la decisione di merito e non la definizione del processo con esiti abortivi.
- Nei rapporti relativi ai buoni postali fruttiferi, le variazioni del tasso di interesse disposte con fonte normativa e pubblicate secondo legge prevalgono sulle condizioni difformi riportate sul titolo, perché la disciplina legislativa sostituisce le pattuizioni incompatibili.
- Se il motivo di ricorso investe una questione processuale assorbente, i motivi dipendenti sulla regola sostanziale restano assorbiti e non vanno esaminati nel merito.
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