Cassazione Penale, Ordinanza n. 04062/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo di impugnazione privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo dedotto lamentava un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e indeterminato, perché non specificava quali fossero gli elementi di fatto o di diritto posti a base della censura, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, impedendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la mancanza di indicazione degli elementi a base della censura rende l'impugnazione inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nel caso, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o generico: è necessario indicare puntualmente gli elementi della decisione censurati e le ragioni dell'errore denunciato.
- La specificità del motivo è requisito essenziale dell'impugnazione; in mancanza, il ricorso è inammissibile anche se la sentenza impugnata presenti una motivazione logicamente coerente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice dispone la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale vigente.
Come è indicizzato
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