Cassazione Penale, Sentenza n. 36039/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato, socio all’8% della GEF Consulting s.r.l., dichiarata fallita il 17-18 settembre 2015, era stato ritenuto responsabile, quale concorrente extraneus dell’amministratore, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per prelievi di denaro contante dal patrimonio sociale. La sentenza di primo grado aveva circoscritto il suo apporto causale a due episodi del 2012, per complessivi 15.000 euro, nell’ambito di una contestazione complessiva di 55.000 euro. La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la condanna. La difesa ha proposto due ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, articolando quattro motivi: 1) violazione di legge sull’elemento soggettivo, sostenendo che la consapevolezza dell’imputato fosse stata desunta dalla parentela con l’amministratore e non da prove effettive; 2) vizio di motivazione per omessa o incompleta valutazione delle deposizioni, che avrebbero descritto il ruolo marginale dell’imputato, l’assenza di poteri gestori e l’impossibilità di ricondurgli i prelievi; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa valutazione di documenti relativi a transazioni con creditori per complessivi 101.451,52 euro, anche riferibili al 2012, potenzialmente idonei a giustificare i prelievi come pagamenti di debiti; la difesa ha inoltre contestato il rigetto, ritenuto non adeguatamente motivato, della richiesta di escutere i firmatari delle transazioni ai sensi dell’art. 507 c.p.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa riqualificazione del fatto in bancarotta semplice, richiesta all’udienza d’appello in ragione della partecipazione minoritaria, dell’assenza di poteri gestori, del limitato importo attribuito all’imputato e della possibile natura restitutoria delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il quarto motivo: la richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice era stata formulata soltanto all’udienza d’appello, senza essere introdotta tempestivamente per iscritto come motivo nuovo o aggiunto nei termini e nei limiti previsti dall’art. 585, commi 4 e 5, c.p.p.; la Corte d’appello aveva quindi correttamente omesso di esaminarla. Ha rigettato il terzo motivo, rilevando che la doppia conforme aveva già valutato la documentazione: le scritture private relative alle transazioni erano prive di data certa e non vi era prova tracciabile dell’effettivo pagamento; il giudice penale può utilizzare le regole civilistiche come criteri non cogenti di valutazione probatoria. La contabilità indicava i prelievi come “movimento generico”, distinta dalla causale “restituzione soci”, e il ricorso riproponeva obiezioni senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione di merito. Ha invece accolto i primi due motivi, concernenti la prova dell’elemento soggettivo. Per il concorrente extraneus occorre accertare la volontarietà dell’apporto alla condotta dell’intraneus e la consapevolezza che esso depauperi il patrimonio sociale a danno dei creditori; non è necessaria la conoscenza dello stato d’insolvenza, che può tuttavia costituire un significativo indice probatorio. La motivazione d’appello aveva fondato la consapevolezza soprattutto sulla composizione familiare della società e sulla verosimiglianza che l’imputato conoscesse le pressanti richieste creditorie, senza svolgere una verifica probatoria completa: il solo contesto familiare non è sufficiente e il parametro della “consistente verosimiglianza” non soddisfa il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli per un nuovo esame dell’elemento soggettivo, da svolgere considerando complessivamente gli indicatori emersi, tra cui il ruolo societario dell’imputato, la sua partecipazione concreta alla vita sociale e l’andamento del dissesto. Non sono state indicate statuizioni sulle spese o altre conseguenze accessorie.
Norme richiamate
Il rilievo trova conferma nella espressa modulazione del ricorso per cassazione, a pag.16, ove la difesa del ricorrente riconosce di aver formalizzato la richiesta di derubricazione del reato contestato all’udienza di appello e lamenta, in proposito, carenza assoluta di motivazione.
La richiesta di riqualificazione del fatto in bancarotta semplice era stata proposta tardivamente all’udienza d’appello e non imponeva alla Corte territoriale una pronuncia nel merito.
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, perché attinente a violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La violazione di legge non dedotta con i motivi d’appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
i motivi nuovi o “aggiunti” devono costituire un’integrazione dei motivi di impugnazione originari; devono, cioè, inerire strettamente ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata (ex multis, Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343) ed essere depositati per iscritto, a pena di decadenza, almeno 15 giorni liberi prima dell’udienza fissata per la celebrazione del processo, a norma dell’art. 585, commi 4 e 5, cod. proc. pen.
I motivi aggiunti devono integrare quelli originari, restare entro i temi già devoluti e, a pena di decadenza, essere depositati per iscritto almeno quindici giorni liberi prima dell’udienza.
In proposito, se è vero che l’art. 193 del codice di rito stabilisce che nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia o di cittadinanza, è anche vero che tanto non preclude certamente al giudice penale, secondo il suo libero convincimento, di fare ricorso alle regole interpretative stabilite dalla legge civile al fine di apprezzare l’efficacia probatoria degli apporti conoscitivi e documentali delle parti; in tal caso, tali criteri non vengono utilizzati come regole cogenti, ma come liberi strumenti di valutazione della portata e della consistenza probatoria del singolo elemento, i quali, se dotati di logicità intrinseca, rimangono esenti da censure in sede di legittimità.
L’esclusione dei limiti civilistici di prova non impedisce al giudice penale di utilizzare le regole interpretative civili come criteri non vincolanti per valutare la consistenza e l’efficacia probatoria dei documenti.
il parametro della “consistente verosimiglianza” non corrisponde ed anzi contraddice il canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale», fondato sul principio prescritto «dall'art. 533 cod. proc. pen. che, tarato sulla presunzione di innocenza o non colpevolezza, richiede il superamento dell'oltre ogni ragionevole dubbio
L’affermazione della responsabilità penale deve superare il ragionevole dubbio; la mera consistente verosimiglianza non è un criterio probatorio sufficiente.
Massime di principio
- Nel concorso dell’extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’elemento soggettivo richiede la volontarietà dell’apporto alla condotta dell’intraneus e la consapevolezza che tale apporto determini il depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori; non è richiesta la specifica conoscenza dello stato d’insolvenza.
- La conoscenza dello stato d’insolvenza può assumere valore di indice probatorio significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta, ma l’accertamento dell’elemento soggettivo deve fondarsi su una valutazione complessiva e individualizzata degli elementi disponibili.
- La parentela con l’amministratore e la composizione familiare della società, considerate isolatamente, non dimostrano la consapevole partecipazione alla distrazione; devono essere esaminate insieme agli altri elementi rilevanti, tra cui il ruolo societario, la partecipazione concreta alla vita dell’impresa e le circostanze del dissesto.
- Il giudizio di responsabilità penale deve fondarsi sul superamento dell’oltre ogni ragionevole dubbio; la mera elevata verosimiglianza non è sufficiente.
- Nel processo penale i limiti probatori stabiliti dalla legge civile non operano, salvo le eccezioni previste; il giudice può tuttavia impiegare le regole interpretative civili come criteri non vincolanti per valutare efficacia e consistenza della prova documentale.
- I motivi nuovi o aggiunti d’impugnazione devono integrare i motivi originari e riferirsi ai capi e punti già investiti dall’impugnazione principale; devono essere depositati per iscritto almeno quindici giorni liberi prima dell’udienza, a pena di decadenza.
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