Cassazione Penale, Sentenza n. 36737/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, legale rappresentante della società poi fallita, era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Secondo l’accusa, aveva distratto, sottratto o dissipato beni e denaro della società per euro 2.346.055,10, corrispondenti al finanziamento erogato da Invitalia per l’acquisto di attrezzature non rinvenute dalla curatela; inoltre aveva sottratto, distrutto o occultato, in tutto o in parte, le scritture contabili, impedendo la ricostruzione del patrimonio e dei rapporti sociali. La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di primo grado. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato omessa motivazione e travisamento della prova circa la responsabilità per la bancarotta distrattiva: ha contestato il rilievo attribuito ai rapporti con la curatela, alla mancata partecipazione alla procedura monitoria promossa nel 2011 da Invitalia e alla quantificazione della distrazione sulla base delle somme erogate, sostenendo che le attrezzature acquistabili erano vincolate dal tutoraggio della finanziatrice. Con il secondo motivo ha contestato la prova dell’elemento soggettivo della bancarotta distrattiva e la valutazione degli elementi relativi al nubifragio del dicembre 2006, che avrebbe danneggiato i beni: ha richiamato dichiarazioni, fotografie, numeri seriali, stati di avanzamento lavori, contratto di finanziamento e una raccomandata del 19 luglio 2006 con richiesta di dilazione; ha inoltre sostenuto che il bilancio 2009 non attestava l’acquisto di nuovi beni e che la crisi della società impediva ulteriori acquisti. Con il terzo motivo, relativo alla bancarotta documentale, ha censurato come illogico il ragionamento secondo cui la denuncia del furto, presentata solo dopo alcuni giorni, dimostrava la finalità di frodare i creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, ritenendoli non fondati e osservando che non si confrontavano in modo specifico con l’intero apparato argomentativo della doppia conforme. Il dato decisivo per la bancarotta distrattiva era il mancato rinvenimento delle attrezzature acquistate con il finanziamento Invitalia e ancora iscritte nell’ultimo bilancio depositato, relativo al 2009; la mancata reperibilità dell’imputato da parte della curatela non era stata decisiva. La Corte ha rilevato che non risultavano provati né il nubifragio né il conseguente danneggiamento dei beni e ha ritenuto logicamente valutati i dati contabili e le incongruenze della tesi difensiva, inclusa la dedotta collocazione di alcuni beni presso un amico senza che fossero messi a disposizione di Invitalia nella procedura esecutiva. Ha quindi confermato il principio per cui la distrazione o l’occultamento possono essere provati dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni. Anche il terzo motivo è stato rigettato: nel contesto della mancata restituzione dei beni e dell’omessa tenuta della contabilità, ammessa dal ricorrente a partire dal 2010, i giudici di merito avevano congruamente desunto la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze connotanti la condotta omissiva.
Norme richiamate
Avverso la richiamata sentenza lo Scherillo ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata quale criterio per la ripercussione dei motivi di impugnazione; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni, quando tale inferenza sia sostenuta dagli elementi complessivi del caso, tra cui la loro risultanza nell’ultimo bilancio e il mancato rinvenimento.
- La finalità di arrecare pregiudizio ai creditori nella bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità può essere desunta dalla ricostruzione complessiva della vicenda e dalle circostanze che conferiscono valenza fraudolenta alla condotta, quando esse evidenzino l’attitudine dell’omissione a occultare le vicende gestionali.
- Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi, le censure di legittimità sulla motivazione devono essere valutate considerando le rispettive argomentazioni come un apparato argomentativo unitario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36589/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36592/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36674/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36675/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36677/2026 del 19/10/2026
- Sentenza penale · 19 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36678/2026 del 19/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →