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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25568/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere, oltre alle differenze retributive già riconosciute in primo grado per il servizio pre-ruolo, anche il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel settore scolastico. La Corte d'appello aveva respinto tale domanda ritenendo che la successiva stabilizzazione, avvenuta in parte per scorrimento di graduatorie pregresse e in parte per l'immissione straordinaria prevista dalla L. 107/2015, fosse misura sufficiente a sanzionare l'abuso e a elidere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in assenza di specifiche allegazioni di danni ulteriori. Con il primo motivo di ricorso si denunciava violazione dei principi sulla tutela risarcitoria nelle ipotesi di abuso del contratto a termine nel pubblico impiego scolastico, richiamando la sentenza Sez. Un. n. 5072/2016, la direttiva 1999/70/CE, il principio di equivalenza e quello di effettività. Con il secondo motivo si sollecitava il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità con la direttiva europea dell'esclusione di un rimedio risarcitorio/indennitario quando il lavoratore sia poi immesso in ruolo per scorrimento di graduatoria. Con il terzo motivo si prospettava l'illegittimità costituzionale della disciplina interna, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., in relazione alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e all'art. 6 CEDU, sostenendo che la stabilizzazione non fosse accompagnata da alcuna tutela per il danno subito anteriormente all'immissione in ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1 c.p.c., ritenendo che la Corte territoriale avesse deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. Ha richiamato il precedente n. 3474/2020 e l'ordinanza n. 18344/2020, secondo cui, nel settore scolastico, la stabilizzazione ottenuta secondo il sistema di reclutamento previgente costituisce misura proporzionata, effettiva e sufficientemente dissuasiva per sanzionare l'abuso dei contratti a termine e cancellarne le conseguenze, fermo restando che il lavoratore può domandare il risarcimento di eventuali danni ulteriori, ma con onere di allegazione e prova a suo carico, senza beneficio di danno presunto. È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, sia sotto il profilo dell'art. 117 Cost., per la compatibilità eurounitaria già affermata, sia sotto il profilo dell'art. 3 Cost., per la non comparabilità tra conversione nel rapporto privato e stabilizzazione nel pubblico impiego. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    norma evocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei primi e terzi motivi

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    norma evocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei primi e terzi motivi

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    usato per il rinvio ai precedenti di legittimità che contengono ampia disamina delle questioni

  • art. 3 Cost.

    richiamato per la censura di disparità di trattamento; la Corte esclude la comparabilità tra i fenomeni giuridici posti a confronto

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato in relazione alla compatibilità della disciplina interna con la direttiva 1999/70/CE

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    evocato dalla parte ricorrente nel terzo motivo, ma non accolto

  • direttiva 1999/70/CE

    richiamata quale parametro eurounitario in tema di abuso dei contratti a termine

  • clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    parametro europeo invocato per contestare l'assenza di un rimedio risarcitorio automatico in caso di stabilizzazione

  • L. 107/2015

    richiamata quale fonte della immissione straordinaria in ruolo di parte dei lavoratori

  • L. 183/2010, art. 32

    richiamata solo per il raffronto con il settore privato, ove alla conversione si associa un risarcimento agevolato

  • L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1

    norma richiamata nella formulazione del primo motivo come base dei contratti a termine del personale scolastico

  • d.P.R. del 2002, art. 13, comma 1-quater

    fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • d.P.R. del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato per il parametro dell'ulteriore contributo unificato

  • Direttiva 1999/70/CE

    richiamata quale parametro eurounitario in tema di abuso dei contratti a termine

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la stabilizzazione del personale assunto a termine può costituire misura idonea, proporzionata ed effettiva a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti e a cancellarne le conseguenze, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia UE.
  • La sopravvenuta immissione in ruolo non esclude in assoluto il risarcimento del danno, ma il lavoratore deve allegare e provare specifici danni ulteriori rispetto alla stabilizzazione; non opera un automatismo risarcitorio né un danno presunto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c. quando la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione e i motivi non offrono ragioni per mutare orientamento.
  • La comparazione tra il regime del lavoro privato e quello del pubblico impiego scolastico non è idonea, di per sé, a fondare una questione di disparità di trattamento quando i fenomeni giuridici posti a raffronto sono diversi.
  • La questione di compatibilità costituzionale o eurounitaria della disciplina interna va respinta quando la Corte abbia già affermato la coerenza del sistema nazionale con i principi di effettività e di equivalenza, alla luce dei precedenti della Corte di giustizia UE.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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