Cassazione Penale, Ordinanza n. 06326/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello emessa in sede esecutiva, con la quale è stato negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due condanne per partecipazione ad associazioni di tipo mafioso. Sostiene, con unico motivo, vizi di motivazione e violazione di legge, mirando a contestare l'apprezzamento del giudice dell'esecuzione che ha valorizzato la diversità dei sodalizi camorristici coinvolti nelle due sentenze, il lungo periodo di carcerazione intermedio e la conseguente emersione di una nuova progettualità criminale, legata ai mutati equilibri del territorio. La censura, tuttavia, è ritenuta meramente confutativa e non indica quale sarebbe stato lo scopo unitario originario delle condotte criminose idoneo a fondare la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione richiama i criteri elaborati in tema di continuazione, ribadendo che l'identità del disegno criminoso richiede una preventiva e unitaria programmazione di una serie di reati, non essendo sufficiente una generica propensione a delinquere. Nel caso concreto, reputa congrua e logicamente coerente la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva escluso la continuazione tra due fattispecie associative mafiose diverse, anche in ragione del tempo di carcerazione e della nuova scelta criminale maturata successivamente. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
identità del disegno criminoso
La continuazione richiede che l'agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non coincide con un generico programma di vita delinquenziale e va verificata mediante concreti indici fattuali.
Le due fattispecie oggetto di confronto erano due condanne per partecipazione ad associazioni di tipo mafioso; la diversità dei sodalizi è stata valorizzata per escludere la continuazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, cioè di una preventiva e unitaria deliberazione di una serie determinata o determinabile di reati, non essendo sufficiente una mera propensione a delinquere o un programma di vita criminale indistinto.
- Ai fini della prova della continuazione possono rilevare, in modo non necessariamente cumulativo, elementi quali omogeneità dei reati, contiguità temporale e spaziale, analogia del modus operandi, sistematicità della condotta e costante compartecipazione dei medesimi soggetti, purché tali elementi consentano di inferire una originaria programmazione.
- L'accertamento sull'esistenza del medesimo disegno criminoso è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua, non contraddittoria e priva di manifesta illogicità.
- Quando il ricorrente si limiti a contestare in modo confutativo la valutazione del giudice di merito senza indicare lo specifico scopo unitario iniziale delle condotte, il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
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